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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 952

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  23-4-1976

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 265, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in "Metodologia della ricerca filosofica e filosofia delle scienze" annessa alla facoltà di magistero.

Scuola di perfezionamento in metodologia della ricerca filosofica e in filosofia delle scienze

Art. 266. - La scuola di perfezionamento in metodologia della ricerca filosofica e in filosofia delle scienze ha lo scopo di sviluppare la ricerca interdisciplinare sul rapporto tra le discipline matematiche, fisiche, biologiche e naturali, sociologiche e quelle filosofiche. Essa promuove così la formazione di ricercatori a livello teorico ed anche, sottolineando gli interessi metodologici, contribuisce a preparare all'insegnamento liceale delle discipline filosofiche, matematiche e naturali.
Art. 267. - I corsi di studio hanno la durata di due anni.
Art. 268. - La struttura della scuola prevede un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è formato da tutti i professori ufficiali della scuola stessa.
Il direttore della scuola è nominato dal rettore su proposta dell'istituto di storia della filosofia e su designazione del consiglio della facoltà di magistero e dura in carica due anni; è riconfermabile.
Il direttore nomina i docenti della scuola d'intesa con l'istituto di storia della filosofia e con il consiglio della facoltà di magistero.
Art. 269. - Alla scuola possono essere ammessi i laureati in filosofia, pedagogia, lettere, materie letterarie, psicologia, matematica, fisica, scienze biologiche, scienze naturali e i laureati di altre facoltà subordinatamente al parere favorevole del consiglio della scuola.
L'accoglimento della domanda d'ammissione avviene dopo un colloquio d'accertamento del richiedente con l'apposita commissione.
Art. 270. - La scuola comprende le seguenti discipline:
istituzioni di logica;
linguaggi formali;
storia della logica;
istituzioni di matematica;
algebra di Boole;
fondamenti della teoria della probabilità e della induzione;
storia della matematica;
filosofia della scienza;
cosmologia;
metodologia delle scienze fisiche;
metodologia delle scienze biologiche;
metodologia delle scienze sociali;
storia del pensiero scientifico;
filosofia;
metodologia della ricerca filosofica;
filosofia della cultura;
estetica e metodologia della critica;
filosofia del linguaggio;
semiologia;
semantica;
sociologia linguistica;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
storia della filosofia analitica.
Art. 271. - Fin dal primo anno di frequenza ogni iscritto è tenuto a presentare un piano di studi concordato con il docente della disciplina sulla quale verterà la sua dissertazione. Il piano di studi dovrà comprendere almeno sei materie scelte nell'ambito di quelle attivate e dovrà essere approvato dal consiglio della scuola.
Il diploma di perfezionamento si consegue dopo aver superato gli esami previsti nel piano di studi ed aver discusso una dissertazione che costituisce un contributo originale.
Art. 272. - Le commissioni giudicatrici degli esami sono nominate dal direttore della scuola. La commissione giudicatrice dell'esame di diploma di perfezionamento è nominata dal rettore ed è composta di sette membri fra cui il direttore della scuola che la presiede.
Art. 273. - Il consiglio di amministrazione, su proposta della direzione della scuola, stabilisce di anno in anno l'ammontare dei contributi.
Le tasse e sopratasse annuali che gli iscritti sono tenuti a versare sono le seguenti:

tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa iscrizione studenti in corso. . . . . . . . . . . . . L. 18.000 sopratassa esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000
Art. 274. - Il funzionamento della scuola è a carico del bilancio della facoltà di magistero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1976

Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 52