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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 944

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  21-4-1976

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 76, relativo al corso di laurea in fisica, è modificato nel senso che il terzultimo ed il penultimo comma sono soppressi e sostituiti dal seguente:

Ciascun insegnamento biennale comporta due esami distinti.
L'art. 77 è modificato nel senso che il secondo ed il terzo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Lo studente non potrà presentarsi a nessun esame del secondo biennio, salvo a quello di algebra, senza aver prima superato i seguenti esami del primo biennio: fisica generale I e II, analisi matematica I e II, geometria I.
Gli esami di fisica generale I e analisi matematica I, devono essere superati prima di quello di fisica generale II; l'esame di meccanica razionale deve precedere quello di istituzioni di fisica teorica; l'esame di istituzioni di fisica teorica deve precedere quello di fisica teorica.
L'esame di esperimentazione fisica I deve precedere quello di esperimentazione fisica II; gli esami di esperimentazione fisica I e II devono precedere quelli di laboratorio di fisica I e II.
L'art. 78, relativo al corso di laurea in matematica, è modificato nel senso che il penultimo e l'ultimo comma sono soppressi e sostituiti dal seguente:
L'esame di laurea consta:
a) nella discussione di un lavoro scritto che per l'indirizzo generale, deve presentare i caratteri di ricerca originale;
b) della discussione di una tesina preparata dallo studente su di un argomento attinente ad una disciplina diversa da quella cui si riferisce il lavoro scritto.
L'art. 80, relativo al corso di laurea in scienze naturali, è modificato nel senso che il penultimo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

I corsi di botanica e di zoologia, pur restando rispettivamente biennali ed uniti quanto all'insegnamento, comportano per quanto riguarda l'accertamento due esami distinti, uno alla fine del primo anno ed uno alla fine del secondo anno di corso. L'insegnamento biennale di fisiologia generale comporta due distinti esami annuali.
L'art. 82, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, è modificato nel senso che il penultimo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

I corsi di botanica e di zoologia, pur restando rispettivamente biennali ed uniti quanto all'insegnamento, comportano, per quanto riguarda l'accertamento, due esami distinti, uno alla fine del primo anno e uno alla fine del secondo anno di corso. L'insegnamento biennale di fisiologia generale comporta due distinti esami annuali.
L'art. 89 è modificato nel senso che il secondo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

I candidati per l'esame di laurea in scienze naturali e in scienze geologiche debbono sostenere una prova di cultura.
L'art. 151, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie, è modificato nel senso che l'insegnamento di tecnica mangimistica da semestrale passa ad annuale.
All'elenco dello stesso articolo sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
selvicoltura;
economia montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1976

Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 42