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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 912

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  23-3-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Camerino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 17 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di diritti greci.
Art. 42 - dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente:
"I corsi biennali di chimica farmaceutica e tossicologica e di fisiologia generale comportano due distinti esami alla fine di ciascun esame del biennio".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 1 marzo 1976 Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 49

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Camerino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 17 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di diritti greci.
Art. 42 - dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente:
"I corsi biennali di chimica farmaceutica e tossicologica e di fisiologia generale comportano due distinti esami alla fine di ciascun esame del biennio".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1 marzo 1976

Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 49