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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1975, n. 683

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/01/1976)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-1-1976
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, disposizioni correttive e integrative del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto, con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


Il primo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:
"Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun periodo di imposta, nel limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate dal primo comma dell'art. 53 o derivanti, per le aziende e gli istituti di credito, dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela. La deduzione è ammessa entro il limite massimo dello 0,20 per cento quando l'accantonamento globale ha raggiunto il 2 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine del periodo di imposta e non è ulteriormente ammessa quando l'accantonamento ha raggiunto il 5 per cento".
((La disposizione del comma precedente si applica dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del presente decreto.
Tuttavia ad ogni effetto si tiene conto anche degli accantonamenti effettuati in precedenti periodi di imposta con riferimento a crediti diversi da quelli indicati nel comma precedente))
.
In deroga all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, la parte delle perdite dell'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge che deriva dagli accantonamenti di cui al primo comma effettuati per crediti diversi da quelli ivi indicati non può essere portata in diminuzione del reddito complessivo imponibile degli esercizi successivi.
È soppresso il quarto comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.