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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1975, n. 635

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di accademie e biblioteche.

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Testo in vigore dal: 31-12-1975
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  lo  statuto  della regione siciliana, approvato con il regio
decreto  legislativo  15  maggio 1946, n. 455, convertito nella legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
  Viste  le  determinazioni  della  commissione  paritetica  prevista
dall'art. 43 dello statuto della regione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  per i beni culturali e ambientali, per le
finanze e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'amministrazione  regionale esercita, nel territorio della regione
siciliana,  le  attribuzioni degli organi centrali e periferici dello
Stato in materia di biblioteche e accademie.
  A  tal  fine  tutti gli atti previsti dalla legge 1 giugno 1939, n.
1089,  e  da  ogni altra disposizione comunque concernente le materie
sopraindicate sono adottati dall'amministrazione regionale che ne da'
bimestrale  comunicazione,  per  conoscenza,  al Ministero per i beni
culturali ed ambientali.
  Restano,  tuttavia,  subordinate  al nulla-osta del Ministero per i
beni  culturali  ed  ambientali  le licenze di esportazione prevedute
dall'art. 36 della citata legge 1 giugno 1939, n. 1089.
  Il  Ministero  per  i  beni  culturali ed ambientali ha facolta' di
sostituirsi  all'amministrazione regionale nell'esercizio del diritto
di  prelazione  o  della  facolta' di acquisto, entro sessanta giorni
dalla  comunicazione  di  cui  al  secondo  comma,  qualora  la detta
amministrazione vi rinunci.
  La vigilanza e la tutela spettanti alle amministrazioni dello Stato
sugli  enti  e  sugli  istituti locali esistenti nel territorio della
regione  siciliana,  che  svolgono attivita' previste nel primo comma
del   presente   articolo,   sono   esercitate   dall'amministrazione
regionale.