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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. 543

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-12-1975

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 10 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:
contabilità di Stato;
diritto regionale.
L'art. 68 (ex 64), relativo alle modalità degli esami di laurea, è modificato nel senso che la norma contrassegnata con la lettera a) è soppressa.
Art. 83 (ex 79) - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:
fitopatologia generale;
acarologia e nematologia;
difesa della natura;
vivaismo e tecnica sementiera delle specie arboree;
fisiologia vegetale;
geopedologia;
geografia agraria;
igiene zootecnica;
tecnica mangimistica;
suinicoltura;
miglioramento genetico degli animali domestici;
zooeconomia;
complementi di matematica;
disegno;
fisica tecnica;
impianti speciali idraulici;
macchine operatrici agricole;
materiali e tecnica delle costruzioni rurali;
economia della meccanizzazione agricola;
chimica analitica e strumentale;
microbiologia degli alimenti;
tecnologie alimentari;
enzimologia (semestrale);
piante arboree ornamentali (semestrale);
produzione e controllo delle sementi (semestrale);
tecnica delle colture protette (semestrale);
tecnica del diserbo (semestrale);
genetica agraria;
ecologia agraria;
microbiologia enologica;
anatomia delle piante;
fisica del terreno agrario;
coltivazioni da foraggio (semestrale);
cerealicoltura (semestrale);
coltivazioni industriali di pieno campo (semestrale);
applicazione dei fitoregolatori in arboricoltura;
maturazione, raccolta e conservazione della frutta;
edilizia zootecnica;
zoologia agraria;
enologia;
malattie non parassitarie.
Nello stesso elenco gli insegnamenti di "alpicoltura e selvicoltura" (annuale) e di "orticoltura e floricoltura" (semestrale) sono soppressi e sostituiti rispettivamente dai seguenti:
selvicoltura (semestrale);
alpicoltura (semestrale);
orticoltura (semestrale);
floricoltura (semestrale),
ed inoltre l'insegnamento complementare di "avicoltura e coniglicoltura" passa da semestrale ad annuale.
L'art. 85 (ex 81), relativo alla modalità degli esami degli insegnamenti biennali, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli insegnamenti biennali comportano un esame alla fine di ogni anno".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1975 Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 61

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 10 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:
contabilità di Stato;
diritto regionale.
L'art. 68 (ex 64), relativo alle modalità degli esami di laurea, è modificato nel senso che la norma contrassegnata con la lettera a) è soppressa.
Art. 83 (ex 79) - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:
fitopatologia generale;
acarologia e nematologia;
difesa della natura;
vivaismo e tecnica sementiera delle specie arboree;
fisiologia vegetale;
geopedologia;
geografia agraria;
igiene zootecnica;
tecnica mangimistica;
suinicoltura;
miglioramento genetico degli animali domestici;
zooeconomia;
complementi di matematica;
disegno;
fisica tecnica;
impianti speciali idraulici;
macchine operatrici agricole;
materiali e tecnica delle costruzioni rurali;
economia della meccanizzazione agricola;
chimica analitica e strumentale;
microbiologia degli alimenti;
tecnologie alimentari;
enzimologia (semestrale);
piante arboree ornamentali (semestrale);
produzione e controllo delle sementi (semestrale);
tecnica delle colture protette (semestrale);
tecnica del diserbo (semestrale);
genetica agraria;
ecologia agraria;
microbiologia enologica;
anatomia delle piante;
fisica del terreno agrario;
coltivazioni da foraggio (semestrale);
cerealicoltura (semestrale);
coltivazioni industriali di pieno campo (semestrale);
applicazione dei fitoregolatori in arboricoltura;
maturazione, raccolta e conservazione della frutta;
edilizia zootecnica;
zoologia agraria;
enologia;
malattie non parassitarie.
Nello stesso elenco gli insegnamenti di "alpicoltura e selvicoltura" (annuale) e di "orticoltura e floricoltura" (semestrale) sono soppressi e sostituiti rispettivamente dai seguenti:
selvicoltura (semestrale);
alpicoltura (semestrale);
orticoltura (semestrale);
floricoltura (semestrale),
ed inoltre l'insegnamento complementare di "avicoltura e coniglicoltura" passa da semestrale ad annuale.
L'art. 85 (ex 81), relativo alla modalità degli esami degli insegnamenti biennali, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli insegnamenti biennali comportano un esame alla fine di ogni anno".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1975

Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 61