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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1975, n. 542

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-12-1975

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1973, n. 1171, con il quale è stata istituita presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli la scuola di specializzazione in tossicologia medica;
Viste le deliberazioni con le quali le autorità accademiche dell'Università di Napoli hanno fatto presente una omissione nel suddetto decreto;
Riconosciuta la necessità di integrare il citato decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1973, n. 1171, in quanto è stata omessa la norma relativa alla sede ed alla direzione della scuola di specializzazione in tossicologia medica;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Il primo comma dell'art. 505 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1973, n. 1171, citato nelle premesse, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in tossicologia medica con sede presso la cattedra di farmacologia ed è diretta dal titolare della cattedra medesima".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1975

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1975

Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 62