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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1975, n. 500

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-11-1975

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Modena;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 53, relativo agli insegnamenti del biennio propedeutico degli studi in ingegneria, è modificato nel senso che l'elenco degli insegnamenti sostitutivi della "Geometria II" è abrogato e sostituito dal seguente;
A) litologia e geologia per il corso di laurea in ingegneria civile;
B) chimica organica, per il corso di laurea in ingegneria chimica;
C) mineralogia, per il corso di laurea in ingegneria mineraria;
D) chimica applicata, per il corso di laurea in ingegneria meccanica;
E) metodi di osservazione e misura, per il corso di laurea in ingegneria elettronica:
F) chimica dei materiali elettrici, per il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica;
G) fisica atomica, per il corso di laurea in ingegneria nucleare;
H) disegno II, per qualsiasi altro corso di laurea in ingegneria.
Nello stesso articolo l'elenco degli insegnamenti fondamentali aggiunti, non sostitutivi dell'insegnamento di geometria II, è abrogato e sostituito dal seguente:
A) litologia e geologia, disegno II, tecnologia dei materiali e chimica applicata per il corso di laurea in ingegneria civile;
B) chimica organica, disegno II, chimica applicata per il corso di laurea in ingegneria chimica;
C) mineralogia, disegno II, giacimenti minerari, geologia, per il corso di laurea in ingegneria mineraria;
D) disegno II, tecnologia dei materiali e chimica applicata, per il corso di laurea in ingegneria meccanica;
E) metodi di osservazione e misura per il corso di laurea in ingegneria elettronica;
F) chimica dei materiali elettrici, disegno II, complementi di matematiche per il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica;
G) fisica atomica, disegno II, fisica nucleare, per il corso di laurea in ingegneria nucleare;
H) tecnologia generale dei materiali, disegno II, per qualsiasi altro corso di laurea in ingegneria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 3 giugno 1975

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1975

Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 15