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LEGGE 8 luglio 1975, n. 306

Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 23-7-1975
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni zootecnica e di
garantire  adeguati livelli di reddito alle aziende, agricole singole
e  associate,  il  prezzo  di  vendita  del  latte alla produzione di
provenienza  bovina,  di  ogni  altra specie animale, a qualsiasi uso
destinato  e'  determinato  secondo i criteri previsti dalla presente
legge,  nel  rispetto  e  in  armonia  con  le norme comunitarie e la
programmazione nazionale e regionale.