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DECRETO-LEGGE 28 marzo 1975, n. 63

Termini per lo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali e per l'effettuazione delle operazioni relative alla iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre 1975, disposte dall'art. 20 della legge 8 marzo 1975, n. 39, nonchè le modalità per la presentazione delle candidature.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 14 aprile 1975, n. 115 (in G.U. 24/04/1975, n.109).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 30-3-1975
al: 21-12-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e l'urgenza di stabilire i termini per lo
svolgimento  delle  elezioni  regionali, provinciali e comunali e per
l'effettuazione delle operazioni relative alla iscrizione nelle liste
elettorali  dei  cittadini  che  abbiano  compiuto  o  compiranno  il
diciottesimo  anno  di  eta'  entro  il  31  dicembre  1975, disposte
dall'art.  20  della  legge 8 marzo 1975, n. 39, nonche' le modalita'
per la presentazione delle candidature;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per l'interno;.

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le elezioni per la rinnovazione dei consigli regionali, provinciali
e comunali che scadono per compiuto quinquennio di carica il 7 giugno
1975  possono  avere  luogo  non oltre la seconda domenica successiva
alla predetta data.