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LEGGE 30 aprile 1874, n. 1920

Sulla circolazione cartacea durante il corso forzoso. (074U1920)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/1874 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal: 6-6-1874
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Durante il corso forzoso e' vietato a qualsiasi  privato,  Societa'
od ente giuridico di emettere biglietti  di  Banco  od  altri  titoli
equivalenti pagabili al  portatore  ed  a  vista,  ad  eccezione  dei
seguenti istituti: 
 
    Banca Nazionale nel Regno d'Italia; 
 
    Banco di Napoli; 
 
    Banca Nazionale Toscana; 
 
    Banca Romana; 
 
    Banco di Sicilia; 
 
    Banca Toscana  di  credito  per  le  industrie  ed  il  commercio
d'Italia. 
 
  Salvo le disposizioni dell'art. 27 della presente legge.