stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1974, n. 905

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  1-7-1975

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 18 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
Istituzioni di diritto pubblico;
Diritto penitenziario.
Art. 115 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
Analisi mineralogica;
Cristallografia;
Biologia marina;
Etologia;
Metodologia biometrica;
Istochimica;
Pedologia;
Algologia.
Art. 116 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
Biologia marina;
Etologia;
Metodologia biometrica;
Istochimica;
Pedologia;
Algologia.
Art. 117 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
Oceanografia fisica;
Oceanografia chimica;
Geologia strutturale;
Geologia nucleare.
Nello stesso articolo l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Nel terzo e quarto anno di corso gli studenti sono tenuti a frequentare come interni uno degli istituti di mineralogia, o geologia, o, dietro approvazione del preside, altro istituto della facoltà, per la preparazione della tesi di laurea".
L'art. 118, relativo alle modalità d'esame dei corsi di laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato nel senso che l'ultimo comma, concernente la laurea in scienze geologiche, è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea in scienze geologiche consiste nella discussione di una dissertazione scritta basata sopra un rilevamento geologico, o su altro argomento originale, e di due tesine su argomento geologico mineralogico, paleontologico e petrografico.
La dissertazione di laurea dovrà essere presentata almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'esame di laurea".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1975 Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 54

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
Istituzioni di diritto pubblico;
Diritto penitenziario.
Art. 115 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
Analisi mineralogica;
Cristallografia;
Biologia marina;
Etologia;
Metodologia biometrica;
Istochimica;
Pedologia;
Algologia.
Art. 116 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
Biologia marina;
Etologia;
Metodologia biometrica;
Istochimica;
Pedologia;
Algologia.
Art. 117 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
Oceanografia fisica;
Oceanografia chimica;
Geologia strutturale;
Geologia nucleare.
Nello stesso articolo l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Nel terzo e quarto anno di corso gli studenti sono tenuti a frequentare come interni uno degli istituti di mineralogia, o geologia, o, dietro approvazione del preside, altro istituto della facoltà, per la preparazione della tesi di laurea".
L'art. 118, relativo alle modalità d'esame dei corsi di laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato nel senso che l'ultimo comma, concernente la laurea in scienze geologiche, è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea in scienze geologiche consiste nella discussione di una dissertazione scritta basata sopra un rilevamento geologico, o su altro argomento originale, e di due tesine su argomento geologico mineralogico, paleontologico e petrografico.
La dissertazione di laurea dovrà essere presentata almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'esame di laurea".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1974

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1975

Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 54