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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1974, n. 877

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-4-1975

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 55 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di "Paleografia e diplomatica".
Art. 56 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Storia della filosofia medioevale;
Filosofia delle religioni.
Art. 66 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di magistero è aggiunto l'istituto policattedra di storia antica.
L'art. 77, relativo alla scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione, è modificato nel senso che il terzo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

Il numero massimo dei posti disponibili per ogni anno di corso è stabilito nella misura di 50. L'iscrizione alla scuola è subordinata al superamento di un esame di ammissione che sarà sostenuto con una commissione formata da tre docenti della scuola designati dal direttore.
L'art. 80, è modificato nel senso che dopo la lettera G) è aggiunta la lettera H) relativa alla terapia occupazionale di indirizzo ortopedagogico:
H) Terapia occupazionale di indirizzo ortopedagogico:
1) Neuropsichiatria e psicopatologia;
2) Psicologia differenziale e dell'età evolutiva;
3) Sociologia dell'educazione e organizzazione dei servizi sociali;
4) Ortopedagogia dell'espressione verbale e psicomotoria;
5) Ortopedagogia dei disturbi del comportamento e socioterapia;
6) Ortopedagogia dei disturbi dell'apprendimento e attività integrative;
7) Tecniche occupazionali per lo sviluppo promozionale dell'autonomia e della indipendenza dei fabbisogni della vita quotidiana;
8) Ludoterapia ed ergoterapia.
Art. 85 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono aggiunti i seguenti istituti policattedra:

Istituto di matematica;
Osservatorio geofisico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1974

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1975

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 170