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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 839

Modificazioni allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-3-1975

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 1100, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche della Scuola anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 17, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo al finanziamento dei posti di perfezionamento:
Art. 18. - Qualora la Scuola intenda finanziare i posti di perfezionamento con borse o assegni ministeriali, emanerà i relativi bandi in conformità alle disposizioni di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 107

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 1100, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche della Scuola anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 17, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo al finanziamento dei posti di perfezionamento:
Art. 18. - Qualora la Scuola intenda finanziare i posti di perfezionamento con borse o assegni ministeriali, emanerà i relativi bandi in conformità alle disposizioni di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1975

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 107