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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 823

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-3-1975

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 174 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in farmacologia clinica.
L'art. 192, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è modificato nel senso che il quarto comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il numero degli iscritti non potrà superare quello massimo di trentadue (32) per i complessivi quattro anni di corso".
Dopo l'art. 223 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in farmacologia clinica:
Scuola di specializzazione in farmacologia clinica
Art. 224. - La scuola di specializzazione ha sede presso l'istituto di farmacologia. La scuola ha la durata di tre anni. Il direttore della scuola è professore di ruolo in farmacologia. In sua assenza il direttore è nominato dal consiglio di facoltà, sentito il parere dei docenti del corso. Gli insegnamenti sono ripartiti in tre anni e vi possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 225. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
Farmacologia generale;
Farmacologia sperimentale speciale (del circolo, del S.N. dell'apparato gastroenterico, renale, dell'apparato respiratorio, ecc.);
Endocrinologia;
Microbiologia e chemioterapia;
Tossicologia sperimentale.
2° Anno:
Tecnica farmacologica;
Tecnica farmaceutica;
Farmacocinetica sperimentale;
Farmacogenetica;
Statistica e biometria medica;
Tossicologia clinica.
3° Anno:
Farmacocinetica clinica;
Tecniche d'indagine chimico-biologiche;
Tecniche d'indagine fisico-chimiche;
Tecniche d'indagine radio-isotopiche;
Impiego di computers in biologia e clinica;
Medicina legale;
Organizzazione e legislazione ospedaliera.
Art. 226. - Gli insegnamenti sono accompagnati da esercitazioni pratiche e da conferenze su argomenti attinenti alla farmacologia clinica.
Gli iscritti dovranno frequentare gli insegnamenti negli istituti di farmacologia con obbligo di servizio identico a quello di assistente volontario o per periodi continuativi prestabiliti.
Compito del direttore sarà lo smistamento degli iscritti presso le cliniche attinenti alla scuola di specializzazione.
Potrà venir fissato di anno in anno anche un periodo di internato che gli allievi dovranno passare in istituti italiani ed esteri.
I docenti del corso possono chiedere l'iscrizione al corso seguente a quello da loro tenuto e può essere a loro consentita dal direttore l'iscrizione all'ultimo anno.
Il numero massimo di allievi per ogni anno è di 16 e possono iscriversi in soprannumero i docenti dei corsi precedenti o i titolari di cattedra universitaria.
Gli esami di profitto sono dati per gruppi alla fine di ciascun anno. Alla fine degli esami gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 61

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 174 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in farmacologia clinica.
L'art. 192, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è modificato nel senso che il quarto comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il numero degli iscritti non potrà superare quello massimo di trentadue (32) per i complessivi quattro anni di corso".
Dopo l'art. 223 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in farmacologia clinica:

Scuola di specializzazione in farmacologia clinica
Art. 224. - La scuola di specializzazione ha sede presso l'istituto di farmacologia. La scuola ha la durata di tre anni. Il direttore della scuola è professore di ruolo in farmacologia. In sua assenza il direttore è nominato dal consiglio di facoltà, sentito il parere dei docenti del corso. Gli insegnamenti sono ripartiti in tre anni e vi possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 225. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:
Farmacologia generale;
Farmacologia sperimentale speciale (del circolo, del S.N. dell'apparato gastroenterico, renale, dell'apparato respiratorio, ecc.);
Endocrinologia;
Microbiologia e chemioterapia;
Tossicologia sperimentale.

2° Anno:
Tecnica farmacologica;
Tecnica farmaceutica;
Farmacocinetica sperimentale;
Farmacogenetica;
Statistica e biometria medica;
Tossicologia clinica.

3° Anno:
Farmacocinetica clinica;
Tecniche d'indagine chimico-biologiche;
Tecniche d'indagine fisico-chimiche;
Tecniche d'indagine radio-isotopiche;
Impiego di computers in biologia e clinica;
Medicina legale;
Organizzazione e legislazione ospedaliera.

Art. 226. - Gli insegnamenti sono accompagnati da esercitazioni pratiche e da conferenze su argomenti attinenti alla farmacologia clinica.
Gli iscritti dovranno frequentare gli insegnamenti negli istituti di farmacologia con obbligo di servizio identico a quello di assistente volontario o per periodi continuativi prestabiliti.
Compito del direttore sarà lo smistamento degli iscritti presso le cliniche attinenti alla scuola di specializzazione.
Potrà venir fissato di anno in anno anche un periodo di internato che gli allievi dovranno passare in istituti italiani ed esteri.
I docenti del corso possono chiedere l'iscrizione al corso seguente a quello da loro tenuto e può essere a loro consentita dal direttore l'iscrizione all'ultimo anno.
Il numero massimo di allievi per ogni anno è di 16 e possono iscriversi in soprannumero i docenti dei corsi precedenti o i titolari di cattedra universitaria.
Gli esami di profitto sono dati per gruppi alla fine di ciascun anno. Alla fine degli esami gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 61