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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1974, n. 821

Conferimento all'Avvocatura generale dello Stato della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia".

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-3-1975

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura generale dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura generale dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia" nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1974

LEONE RUMOR - COLOMBO - ZAGARI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1975

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 115