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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 813

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-3-1975

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 167 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia:
Scuola di specializzazione in chirurgia
Art. 168. - Presso gli istituti di clinica chirurgica generale, di patologia speciale chirurgica e di semeiotica chirurgica è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia.
Il direttore della scuola sarà nominato dal consiglio di facoltà fra i direttori degli istituti di clinica chirurgica, patologia chirurgica e di semeiotica chirurgica.
La scuola di specializzazione in chirurgia conferisce il diploma di specialista in chirurgia.
Alla scuola possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 169. - Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono cinque.
Il numero complessivo degli iscritti è di 30 per tutti i cinque anni di corso.
La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.
Non sono consentite iscrizioni con abbreviazione di corso.
Art. 170. - Le materie del corso sono le seguenti:
1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);
2) Anatomia e istologia patologica (biennale);
3) Anestesia e rianimazione;
4) Chirurgia cardiovascolare;
5) Chirurgia d'urgenza;
6) Chirurgia ginecologica;
7) Chirurgia pediatrica;
8) Chirurgia riparativa e plastica;
9) Chirurgia sperimentale;
10) Chirurgia toracica;
11) Chirurgia urologica;
12) Clinica chirurgica generale (quinquennale);
13) Fisiopatologia chirurgica;
14) Medicina legale;
15) Neurochirurgia;
16) Patologia speciale chirurgica (triennale);
17) Radiologia;
18) Ricerche di laboratorio;
19) Semeiotica chirurgica (biennale);
20) Semeiotica strumentale ed endoscopia;
21) Trattamento pre e post-operatorio;
22) Traumatologia ed ortopedia.
Le materie sopraelencate sono così distribuite:
1° Anno:
Clinica chirurgica generale 1°;
Patologia speciale chirurgica 1°;
Semeiotica chirurgica 1°;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni 1°;
Chirurgia sperimentale;
Anestesia e rianimazione;
Ricerche di laboratorio.
2° Anno:
Clinica chirurgica generale 2°;
Patologia speciale chirurgica 2°;
Semeiotica chirurgica 2°;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni 2°;
Fisiopatologia chirurgica;
Trattamento pre e post-operatorio;
Anatomia e istologia patologica 1°.
3° Anno:
Clinica chirurgica generale 3°;
Patologia speciale chirurgica 3°;
Semeiotica strumentale ed endoscopia;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni 3°;
Radiologia;
Anatomia e istologia patologica 2°.
4° Anno:
Clinica chirurgica generale 4°;
Chirurgia ginecologica;
Chirurgia urologica;
Neurochirurgia;
Traumatologia e ortopedia;
Chirurgia pediatrica.
5° Anno:
Clinica chirurgica generale 5°;
Chirurgia toracica;
Chirurgia cardiovascolare;
Chirurgia riparativa e plastica;
Chirurgia d'urgenza;
Medicina legale.
I corsi dovranno essere corredati da esercitazioni pratiche.
Art. 171. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.
L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso istituti di chirurgia della facoltà con modalità e per periodi che saranno fissati all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio della, scuola.
Art. 172. - Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti. Gli specializzandi che abbiano, compiuto il primo triennio e superato i relativi esami, potranno essere chiamati a prestare servizio presso il reparto operatorio.
Art. 173. - Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.
L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.
Alla fine dei corsi l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto.
L'esame di diploma consisterà nella discussione di una tesi scritta su argomenti di chirurgia generale.
Agli iscritti alla scuola che avranno superato gli esami prescritti sarà rilasciato un diploma di specialista in chirurgia valido a tutti gli effetti di legge.
Art. 174. - Tassa di immatricolazione (1° anno di corso) L. 12.000; tassa di iscrizione (ogni anno di corso) L. 100.000; sopratassa esami (ogni anno) L. 16.000; contributi di laboratorio (ogni anno di corso) L. 14.000; tassa di diploma (ultimo anno di corso) L. 20.000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 76

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 167 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia:

Scuola di specializzazione in chirurgia
Art. 168. - Presso gli istituti di clinica chirurgica generale, di patologia speciale chirurgica e di semeiotica chirurgica è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia.
Il direttore della scuola sarà nominato dal consiglio di facoltà fra i direttori degli istituti di clinica chirurgica, patologia chirurgica e di semeiotica chirurgica.
La scuola di specializzazione in chirurgia conferisce il diploma di specialista in chirurgia.
Alla scuola possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 169. - Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono cinque.
Il numero complessivo degli iscritti è di 30 per tutti i cinque anni di corso.
La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.
Non sono consentite iscrizioni con abbreviazione di corso.
Art. 170. - Le materie del corso sono le seguenti:
1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);
2) Anatomia e istologia patologica (biennale);
3) Anestesia e rianimazione;
4) Chirurgia cardiovascolare;
5) Chirurgia d'urgenza;
6) Chirurgia ginecologica;
7) Chirurgia pediatrica;
8) Chirurgia riparativa e plastica;
9) Chirurgia sperimentale;
10) Chirurgia toracica;
11) Chirurgia urologica;
12) Clinica chirurgica generale (quinquennale);
13) Fisiopatologia chirurgica;
14) Medicina legale;
15) Neurochirurgia;
16) Patologia speciale chirurgica (triennale);
17) Radiologia;
18) Ricerche di laboratorio;
19) Semeiotica chirurgica (biennale);
20) Semeiotica strumentale ed endoscopia;
21) Trattamento pre e post-operatorio;
22) Traumatologia ed ortopedia.
Le materie sopraelencate sono così distribuite:
1° Anno:
Clinica chirurgica generale 1°;
Patologia speciale chirurgica 1°;
Semeiotica chirurgica 1°;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni 1°;
Chirurgia sperimentale;
Anestesia e rianimazione;
Ricerche di laboratorio.
2° Anno:
Clinica chirurgica generale 2°;
Patologia speciale chirurgica 2°;
Semeiotica chirurgica 2°;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni 2°;
Fisiopatologia chirurgica;
Trattamento pre e post-operatorio;
Anatomia e istologia patologica 1°.
3° Anno:
Clinica chirurgica generale 3°;
Patologia speciale chirurgica 3°;
Semeiotica strumentale ed endoscopia;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni 3°;
Radiologia;
Anatomia e istologia patologica 2°.
4° Anno:
Clinica chirurgica generale 4°;
Chirurgia ginecologica;
Chirurgia urologica;
Neurochirurgia;
Traumatologia e ortopedia;
Chirurgia pediatrica.
5° Anno:
Clinica chirurgica generale 5°;
Chirurgia toracica;
Chirurgia cardiovascolare;
Chirurgia riparativa e plastica;
Chirurgia d'urgenza;
Medicina legale.
I corsi dovranno essere corredati da esercitazioni pratiche.
Art. 171. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.
L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso istituti di chirurgia della facoltà con modalità e per periodi che saranno fissati all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio della, scuola.
Art. 172. - Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti. Gli specializzandi che abbiano, compiuto il primo triennio e superato i relativi esami, potranno essere chiamati a prestare servizio presso il reparto operatorio.
Art. 173. - Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.
L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.
Alla fine dei corsi l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto.
L'esame di diploma consisterà nella discussione di una tesi scritta su argomenti di chirurgia generale.
Agli iscritti alla scuola che avranno superato gli esami prescritti sarà rilasciato un diploma di specialista in chirurgia valido a tutti gli effetti di legge.
Art. 174. - Tassa di immatricolazione (1° anno di corso) L. 12.000; tassa di iscrizione (ogni anno di corso) L. 100.000; sopratassa esami (ogni anno) L. 16.000; contributi di laboratorio (ogni anno di corso) L. 14.000; tassa di diploma (ultimo anno di corso) L. 20.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 76