stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1974, n. 781

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  23-2-1975

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;.
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 231, 232 e 233, relativi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile

Art. 231. - La durata del corso è di quattro anni.
Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Il numero degli iscritti è stabilito in dieci per anno di corso, previo concorso interno, per titoli e per esami.
Art. 232. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:
Anatomia ed embriologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva;
Genetica;
Endocrinologia dell'età evolutiva e auxologia;
Patologia e clinica pediatrica;
Tecniche di laboratorio.

2° Anno:
Anatomia patologica del sistema nervoso;
Biochimica patologica del sistema nervoso;
Psicologia dell'età evolutiva;
Semeiotica e clinica neurologica;
Semeiotica e clinica psichiatrica.

3° Anno:
Psicopatologia dell'età evolutiva;
Semeiotica e clinica neurologica infantile;
Psicodiagnostica dell'età evolutiva;
Elettrofisiologia;
Neuroradiologia;
Neurochirurgia dell'età evolutiva;
Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (I).

4° Anno:
Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (II);
Terapia generale delle malattie mentali infantili;
Psicoterapia dell'età evolutiva;
Foniatria;
Psicopedagogia;
Sociologia applicata alla popolazione infantile;
Legislazione.

ESAMI

1° Anno:
Anatomia ed embriologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva;
Genetica, endocrinologia dell'età evolutiva e auxologia;
Patologia e clinica pediatrica.

2° Anno:
Anatomia patologica del sistema nervoso e biochimica patologica del sistema nervoso;
Psicologia dell'età evolutiva;
Semeiotica e clinica neurologica;
Semeiotica e clinica psichiatrica.

3° Anno:
Semeiotica e clinica neurologica infantile;
Psicopatologia dell'età evolutiva;
Psicodiagnostica dell'età evolutiva.

4° Anno:
Semeiotica e clinica psichiatrica infantile;
Psicopedagogia;
Legislazione.

Art. 233. - Gli specializzandi dovranno compiere i seguenti internati:
internato di sei mesi, in clinica psichiatrica per gli iscritti al primo anno;
internato di tre mesi in neurologia e di tre mesi in psichiatria per gli iscritti al secondo anno;
internato di sei mesi in neuropsichiatria infantile per gli iscritti al terzo e quarto anno.
Al termine di ogni anno, gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso dovranno superare gli esami di profitto.
Sono previste le seguenti abbreviazioni di corso:
gli specialisti in clinica delle malattie nervose e mentali o in neurologia o in psichiatria sono iscritti di ufficio al secondo anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto di anatomia ed embriologia del sistema nervoso, fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva, patologia e clinica pediatrica, anatomia patologica del sistema nervoso, biochimica patologica del sistema nervoso e dall'espletare il periodo di internato in neurologia e in psichiatria;
gli specialisti in clinica pediatrica sono iscritti di ufficio al secondo anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto di genetica e di endocrinologia dell'età evolutiva e auxologia e dall'espletare il periodo di internato del primo anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1974

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 45