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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1974, n. 763

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-2-1975

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 239, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in storia medioevale, moderna e contemporanea:

Scuola di perfezionamento in storia medioevale, moderna e
contemporanea

Art. 240. - Alla facoltà di magistero dell'Università degli studi di Firenze è annessa la scuola di perfezionamento in storia medioevale, moderna e contemporanea.
Art. 241. - La scuola ha lo scopo di completare la preparazione dei laureati in materie storiche, sia che essi intendano dedicarsi alla ricerca scientifica, sia che essi intendano dedicarsi all'insegnamento della storia nelle scuole medie.
Art. 242. - Alla scuola possono iscriversi coloro i quali si sono laureati in materie storiche presso qualsiasi facoltà di magistero.
Le tasse di ammissione sono così fissate: immatricolazione L. 5000, iscrizione L. 18.000, sopratassa esami L. 7000, contributo riscaldamento lire 2000, contributo attività assistenziali e sport L. 1000, contributo esercitazioni L. 5000, più L. 100.000 per ore di esercitazione.
Art. 243. - L'Università e la facoltà di magistero metteranno a disposizione della scuola le attrezzature didattiche.
Art. 244. - Il corso di perfezionamento ha la durata di un anno e rilascia un attestato di perfezionamento.
Art. 245. - La scuola ha un massimo di cinquanta posti annuali e la graduatoria per l'ammissione sarà fatta da una commissione di docenti nominati dal consiglio della facoltà di magistero.
Art. 246. - Il direttore della scuola è nominato dal consiglio della facoltà di magistero ed è scelto tra tutti i docenti di materie storiche dell'Università di Firenze.
Il direttore resta in carica tre anni ed è rieleggibile per i tre anni successivi.
Art. 247. - Il direttore è responsabile del buon andamento della scuola nei confronti del consiglio di facoltà di magistero. Il direttore e i professori che insegnano durante l'anno accademico costituiscono il consiglio direttivo della scuola.
Art. 248. - I corsi iniziano il 15 gennaio di ogni anno e si articolano in tre trimestri: 1) gennaio-febbraio-marzo; 2) aprile-maggio-giugno; 3) ottobre-novembre-dicembre. Le domande di iscrizione debbono pervenire entro il 15 novembre.
Art. 249. - Le materie fondamentali sono tre: storia medioevale, storia moderna, storia contemporanea; le materie complementari sono tre: storia economica, storia delle dottrine politiche, storia del diritto italiano.
Ogni allievo deve superare almeno tre materie fondamentali ed una complementare a scelta.
Art. 250. - Il direttore della scuola interpella i docenti di materie storiche dell'Università di Firenze per tenere uno dei 6 corsi di insegnamento.
Art. 251. - Secondo le esigenze degli allievi saranno organizzati seminari tenuti da docenti dell'Università di Firenze e da specialisti italiani e stranieri.
Art. 252. - Ad ogni allievo sarà assegnato un tema di lavoro preventivamente concordato.
Art. 253. - Ogni allievo alla fine dell'anno di corso, dopo aver sostenuto gli esami, dovrà presentare in forma scritta e discutere una relazione sul tema del lavoro assegnato; la relazione sarà valutata dai membri del consiglio della scuola per conferire l'attestato di perfezionamento. Ai più meritevoli può essere attribuita una menzione di lode.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1974

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 90