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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 749

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-2-1975

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 470, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione, presso la facoltà di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in psichiatria, ed alla istituzione, presso la 2ª facoltà di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in clinica pediatrica:

1ª FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 471. - La scuola ha sede presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali (cattedra di psichiatria).
La scuola ha la durata di quattro anni di corso. Ad essa possono essere iscritti soltanto i laureati in medicina e chirurgia.
L'ammissione alla scuola avviene per concorso, per titoli ed esami.
Il numero degli iscritti non potrà superare quello massimo di 12 per i complessivi quattro anni di corso.
Una abbreviazione di due anni di corso può essere concessa agli specialisti in neurologia o in neuropsichiatria infantile. Una abbreviazione di un anno di corso può essere concessa agli specialisti di altre materie affini (psicologia, neurochirurgia, medicina interna).
Le abbreviazioni di corso, concesse a giudizio del consiglio della scuola, comportano da parte dell'allievo il superamento di un esame sulle discipline previste per l'insegnamento negli anni di corso dei quali si ottiene l'abbreviazione.
Art. 472. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:
Anatomia ed istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Biochimica del sistema nervoso;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia (I);
Semeiotica psichiatrica.

2° Anno:
Anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica;
Neuroradiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa;
Elettroencefalografia.

3° Anno:
Patologia speciale psichiatrica;
Psicopatologia (II);
Clinica psichiatrica (I);
Psicologia clinica e psicodiagnostica;
Psicofarmacologia;
Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
Esami di laboratorio.

4° Anno:
Clinica psichiatrica (II);
Terapia psichiatrica generale;
Psicoterapia;
Neuropsichiatria infantile;
Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).

Art. 473. - È obbligatorio l'internato presso i reparti ed ambulatori della cattedra di psichiatria durante il primo, il terzo ed il quarto anno di corso per l'intero anno accademico.
Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi quattro per anno per i medici che prestino regolare servizio in ospedali psichiatrici provinciali, od a meno di mesi sei per i medici che prestino regolare servizio in altre istituzioni d'assistenza primariamente psichiatrica delle province e delle regioni.
È obbligatorio l'internato presso i reparti neurologici della clinica delle malattie nervose e mentali, durante il secondo anno di corso per l'intero anno accademico; tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi sei per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico, ed a non meno di mesi quattro per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico.
L'esame del diploma di specializzazione consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di psichiatria, preventivamente concordato con il direttore della scuola.

2ª facoltà DI MEDICINA E CHIRURGIA

Scuola di specializzazione in clinica pediatrica

Art. 474. - La scuola di specializzazione in clinica pediatrica ha la durata di anni 3. Essa ha sede presso la clinica pediatrica ed è diretta dal titolare della cattedra di clinica pediatrica stessa.
L'iscrizione alla scuola è subordinata all'esito di una prova scritta di cultura medica generale con attinenza alla pediatria ed alla valutazione dei titoli scientifici e di carriera dei candidati.
L'iscrizione direttamente al secondo anno del corso può essere consentita, a giudizio del consiglio della scuola, per i candidati che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in puericultura o che abbiano titoli pediatrici.
Gli iscritti per ciascun anno di corso non potranno superare il numero di nove.
Art. 475. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:
1) Clinica pediatrica (triennale 1°);
2) Patologia pediatrica (biennale 1°);
3) Puericultura (biennale 1°);
4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale 1°);
5) Auxologia normale e patologia (annuale);
6) Psicologia dell'età evolutiva (annuale).

2° Anno:
1) Clinica pediatrica (triennale 2°);
2) Patologia pediatrica (biennale 2°);
3) Puericultura (biennale 2°);
4) Semeiotica pediatrica e terapia diagnostica (biennale 2°);
5) Terapia pediatrica (annuale);
6) Radiologia pediatrica (annuale);
7) Malattie infettive dell'infanzia (annuale).

3° Anno:
1) Clinica pediatrica (triennale 3°);
2) Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia (annuale).

Tali materie fondamentali sopraelencate saranno integrate dai seguenti 5 insegnamenti:
1) Genetica;
2) Chirurgia pediatrica;
3) Ortopedia e traumatologia infantile;
4) Clinica dermosifilopatica;
5) Cardiologia, e da altre eventuali che il consiglio della scuola può stabilire di anno in anno.

Il direttore della scuola potrà, inoltre, disporre che si tengano un certo numero di conferenze su argomenti di interesse pediatrico.
Per ciascun specializzando è obbligatorio l'internamento in clinica per almeno 10 mesi all'anno.
Art. 476. - Gli esami si svolgeranno a gruppo, in seduta unica, alla fine di ogni corso. L'ammissione a tali esami è subordinata alla frequenza ai reparti e alle lezioni. L'iscrizione al corso successivo è condizionata al felice esito dell'esame del corso precedente.
Art. 477. - Per conseguire il diploma di specializzazione in pediatria, gli iscritti al terzo corso, dopo aver superato tutti gli esami e completata la frequenza obbligatoria, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di pediatria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 20