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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 747

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  19-2-1975

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933;
n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 29, relativo agli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato nel senso che l'istituto di: "Mineralogia e geologia" muta la denominazione in quella di "Istituto di geologia".
L'art. 33, relativo all'esame di laurea, è modificato nel senso che le seguenti parole: (contrassegnate con la lettera C) "discussione di una o più tesine di laurea" sono soppresse.
Art. 34 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Immunologia;
Statistica sanitaria;
Biochimica comparata.

Art. 36 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Immunologia;
Statistica sanitaria;
Biochimica comparata.

Art. 38 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

Geologia e paleontologia del Quaternario;
Pedologia;
Idrogeologia;
Sismologia;
Vulcanologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975

Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 2