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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 738

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-2-1975

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 14 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, sono aggiunti i seguenti:
Neuroradiologia;
Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
Fisiopatologia respiratoria;
Tecnica diagnostica istopatologica;
Chimica e microscopia clinica;
Neuropsichiatria infantile;
Chirurgia dell'apparato digerente (in luogo di chirurgia digestiva);
Chirurgia vascolare;
Fisiopatologia del dolore (in luogo di analgesia);
Biofisica;
Semeiotica neurologica;
Immunologia clinica;
Medicina dello sport.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 126

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 14 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, sono aggiunti i seguenti:

Neuroradiologia;
Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
Fisiopatologia respiratoria;
Tecnica diagnostica istopatologica;
Chimica e microscopia clinica;
Neuropsichiatria infantile;
Chirurgia dell'apparato digerente (in luogo di chirurgia digestiva);
Chirurgia vascolare;
Fisiopatologia del dolore (in luogo di analgesia);
Biofisica;
Semeiotica neurologica;
Immunologia clinica;
Medicina dello sport.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1975

Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 126