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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1974, n. 720

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-2-1975

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 139 - all'elenco degli insegnamenti del terzo anno di corso della scuola di specializzazione in oncologia è aggiunto quello di "Radiologia (diagnostica e terapia dei tumori)".
Dopo l'art. 212, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia della mano.
Scuola di specializzazione in chirurgia della mano
Art. 213. - La scuola di specializzazione in chirurgia della mano ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia della mano.
Art. 214. - Il corso ha la durata di tre anni. Possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 215. - Il numero di posti disponibili è di cinque per ogni anno.
Art. 216. - La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo di nove mesi per ogni anno accademico.
Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.
Art. 217. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:
1° Anno:
Clinica ortopedica dell'arto superiore (biennale 1° anno);
Traumatologia dell'arto superiore (biennale 1° anno);
Chirurgia plastica ricostruttiva (biennale 1° anno);
Anatomia funzionale della mano;
Anatomia chirurgica dell'arto superiore;
Anatomia e istologia patologica;
Radiodiagnostica dell'arto superiore e nozioni di radioterapia;
Anestesiologia e rianimazione.
2° Anno:
Clinica ortopedica dell'arto superiore (biennale 2° anno);
Traumatologia dell'arto superiore (biennale 2° anno);
Chirurgia plastica ricostruttiva (biennale 2° anno);
Tecniche di chirurgia tendinea;
Tecniche di chirurgia osteo-articolare;
Chirurgia vascolare dell'arto superiore.
3° Anno:
Semeiotica e clinica neurologica dell'arto superiore;
Elettrodiagnostica ed elettromiografia;
Microchirurgia dei nervi periferici;
Fisiochinesiterapia;
Clinica dermatologica;
Nozioni di medicina legale;
Nozioni di psicologia;
Protesi sostitutive nelle amputazioni dell'arto superiore.
Art. 218. - L'allievo del primo anno, per essere ammesso al secondo, deve aver superato tutti gli esami del primo anno.
L'allievo del secondo anno, per essere ammesso al terzo, deve aver superato i tre esami biennali e tutti gli altri esami del secondo anno.
Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato deve presentare una dissertazione scritta su un argomento della specialità.
Art. 219. - I fondi a disposizione della scuola sono rappresentati dagli introiti delle tasse di iscrizione e di laboratorio, dalle sovvenzioni di enti o di privati, di cui principalmente la clinica ortopedica e traumatologica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 aprile 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato

alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 122

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 139 - all'elenco degli insegnamenti del terzo anno di corso della scuola di specializzazione in oncologia è aggiunto quello di "Radiologia (diagnostica e terapia dei tumori)".
Dopo l'art. 212, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia della mano.
Scuola di specializzazione in chirurgia della mano
Art. 213. - La scuola di specializzazione in chirurgia della mano ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia della mano.
Art. 214. - Il corso ha la durata di tre anni. Possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 215. - Il numero di posti disponibili è di cinque per ogni anno.
Art. 216. - La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo di nove mesi per ogni anno accademico.
Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.
Art. 217. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:

1° Anno:
Clinica ortopedica dell'arto superiore (biennale 1° anno);
Traumatologia dell'arto superiore (biennale 1° anno);
Chirurgia plastica ricostruttiva (biennale 1° anno);
Anatomia funzionale della mano;
Anatomia chirurgica dell'arto superiore;
Anatomia e istologia patologica;
Radiodiagnostica dell'arto superiore e nozioni di radioterapia;
Anestesiologia e rianimazione.

2° Anno:
Clinica ortopedica dell'arto superiore (biennale 2° anno);
Traumatologia dell'arto superiore (biennale 2° anno);
Chirurgia plastica ricostruttiva (biennale 2° anno);
Tecniche di chirurgia tendinea;
Tecniche di chirurgia osteo-articolare;
Chirurgia vascolare dell'arto superiore.

3° Anno:
Semeiotica e clinica neurologica dell'arto superiore;
Elettrodiagnostica ed elettromiografia;
Microchirurgia dei nervi periferici;
Fisiochinesiterapia;
Clinica dermatologica;
Nozioni di medicina legale;
Nozioni di psicologia;
Protesi sostitutive nelle amputazioni dell'arto superiore.

Art. 218. - L'allievo del primo anno, per essere ammesso al secondo, deve aver superato tutti gli esami del primo anno.
L'allievo del secondo anno, per essere ammesso al terzo, deve aver superato i tre esami biennali e tutti gli altri esami del secondo anno.
Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato deve presentare una dissertazione scritta su un argomento della specialità.
Art. 219. - I fondi a disposizione della scuola sono rappresentati dagli introiti delle tasse di iscrizione e di laboratorio, dalle sovvenzioni di enti o di privati, di cui principalmente la clinica ortopedica e traumatologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1974

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975

Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 122