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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 715

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  6-2-1975

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 711, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica.

Scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica

Art. 712. - La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in allergologia e immunologia clinica è di tre anni.

Art. 713. - Possono ottenere l'iscrizione alla scuola, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia.
Il numero dei posti disponibili per gli allievi è di 20 per ciascun anno di corso.
Al corso si accede superando una prova scritta o orale. Potranno eventualmente ottenere un'abbreviazione di corso coloro i quali sono in possesso di speciali titoli.

Art. 714. - Le lezioni saranno integrate da esercitazioni e dimostrazioni pratiche e da conferenze sui singoli argomenti tenute da esperti italiani e stranieri.
Al termine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie che sono state oggetto di insegnamento.

Art. 715. - Per il conseguimento del diploma di specializzazione gli allievi dovranno sostenere davanti all'apposita commissione la discussione di una tesi scritta su un argomento di allergologia e immunologia clinica.

Art. 716. - La scuola è annessa alla III cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica il cui titolare è anche direttore della scuola.

Art. 717. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
1) Basi immunologiche e patogenesi dell'allergia I;
2) Istopatologia generale;
3) La patologia allergica in riferimento ai diversi agenti etiologici;
4) La patologia autoimmune;
5) Semeiotica e diagnostica allergologica I.
2° Anno:
1) Basi immunologiche e patogenesi dell'allergia II;
2) Semeiotica e diagnostica allergologica II;
3) Patologia dell'allergia dell'apparato respiratorio;
4) Allergia e otorinolaringoiatria;
5) Le malattie cutanee a patogenesi allergica.
3° Anno:
1) Clinica dell'allergia dell'apparato respiratorio;
2) Allergia e apparato digerente;
3) Allergia ed altri organi ed apparati;
4) La terapia specifica e aspecifica delle sindromi allergiche;
5) Allergopatie professionali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975

Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 113