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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1974, n. 688

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

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Testo in vigore dal: 29-12-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente   delega
legislativa per la riforma tributaria; 
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036; 
  Visto il decreto-legge 25 maggio  1972,  n.  202,  convertito,  con
modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321; 
  Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354; 
  Ritenuta la necessita' di emanare,  ai  sensi  dell'art.  17  della
citata legge 9 ottobre  1971,  n.  825,  disposizioni  integrative  e
correttive del decreto del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972,  n.  643,   concernente   istituzione   dell'imposta   comunale
sull'incremento di valore degli immobili; 
  Udito il parere della commissione parlamentare  istituita  a  norma
del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il  tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643,
recante istituzione dell'imposta comunale sull'incremento  di  valore
degli immobili, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni: 
 
  Art. 2 - e' sostituito dal seguente: 
  "Applicazione  dell'imposta.  -  L'imposta  si   applica   all'atto
dell'alienazione a titolo oneroso e dell'acquisto a titolo  gratuito,
anche per causa di morte, del diritto di proprieta' o di  un  diritto
reale di godimento sullo immobile. 
  Si considerano atti  di  alienazione  a  titolo  oneroso  anche  le
vendite forzate, le sentenze indicate  nel  secondo  comma  dell'art.
2932 del codice civile, i conferimenti in societa' di ogni tipo e  le
assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti
dalle  cooperative  edilizie  previste  dalle  leggi  in  materia  di
edilizia economica e popolare. Per  diritti  reali  di  godimento  si
intendono  l'usufrutto,  l'uso,  l'abitazione,   l'enfiteusi   e   la
superficie. 
  In caso di vendita con riserva di proprieta'  e  di  locazione  con
clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue  le
parti l'alienazione si considera avvenuta all'atto della stipulazione
della vendita o della locazione. 
  Gli immobili e i diritti  reali  di  godimento  alienati  a  titolo
oneroso o acquistati a titolo gratuito  anteriormente  al  1  gennaio
1973 mediante scrittura non avente data certa si considerano alienati
o acquistati a tale data". 
 
  Art. 3 - e' sostituito dal seguente: 
  "Applicazione dell'imposta per decorso del decennio. 
  - Per gli  immobili  appartenenti  a  titolo  di  proprieta'  o  di
enfiteusi alle societa' di ogni tipo, che svolgono  esclusivamente  o
prevalentemente  attivita'  di  gestione  immobiliare,  l'imposta  si
applica, oltre che nei casi previsti dall'art. 2,  al  compimento  di
ciascun decennio dalla data dell'acquisto. 
  Qualora successivamente all'acquisto venga costituito sull'immobile
un diritto di usufrutto, uso, abitazione o  superficie  l'imposta  si
liquida  sull'incremento  di  valore  della   piena   proprieta'   al
compimento del decennio diminuito della parte sottoposta a tassazione
all'atto della costituzione del diritto. Nei casi di fusione tra piu'
societa' si tiene conto, per  il  computo  del  decennio,  anche  del
periodo di tempo in cui gli immobili sono appartenuti  alle  societa'
fuse o incorporate. 
  L'attivita' di gestione immobiliare si considera prevalente  quando
il volume d'affari complessivo  nei  due  anni  solari  anteriori  al
compimento  del  decennio  e  costituito  per  oltre  la   meta'   da
corrispettivi derivanti da locazioni di immobili.  Per  gli  immobili
non locati, ad eccezione dei  fabbricati  utilizzati  dalla  societa'
come strumentali per l'esercizio di attivita' commerciali o agricole,
e  per  quelli  locati  per  un  canone  inferiore,  si  assume  come
corrispettivo, anche per  la  determinazione  del  volume  di  affari
complessivo, il reddito catastale rivalutato a norma di legge. 
  Come volume  d'affari  complessivo  si  assume  quello  determinato
secondo le disposizioni relative  all'imposta  sul  valore  aggiunto,
diminuito dell'ammontare dei corrispettivi derivanti da  cessioni  di
immobili  e  del  70  per  cento  dell'ammontare  dei   corrispettivi
derivanti da cessioni di  altri  beni  ed  aumentato,  in  base  alle
risultanze  di  scritture  contabili   regolarmente   tenute,   dello
ammontare delle plusvalenze realizzate su  titoli,  dei  dividendi  e
degli altri proventi che non concorrono a formare il volume  d'affari
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, eccettuati i  corrispettivi
derivanti da cessioni di terreni comprese le aree  fabbricabili.  Per
le societa' di cui all'art. 2, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  598,  e  per  le  analoghe
organizzazioni estere si ha riguardo al volume d'affari della stabile
organizzazione in Italia e, in  mancanza,  ai  corrispettivi  e  agli
altri proventi derivanti da attivita' svolte in Italia. 
  Non sono considerate societa' di gestione immobiliare: 
    a) le cooperative edilizie a proprieta' indivisa e loro consorzi,
a condizione che negli  statuti  siano  inderogabilmente  indicati  e
siano in fatto osservati i principi della mutualita'  previsti  dalla
legge e  che  siano  costituite  esclusivamente  tra  soci  aventi  i
requisiti necessari per diventare assegnatari di alloggi  popolari  a
norma delle disposizioni in materia di edilizia economica e popolare; 
    b)  le  societa'  che  esercitano  esclusivamente  attivita'   di
locazione finanziaria. 
  Le disposizioni di quest'articolo si applicano dal 1 gennaio 1975". 
 
  Art. 4 - e' sostituito dal seguente: 
  "Soggetti passivi. - L'imposta e' dovuta  dall'alienante  a  titolo
oneroso o dall'acquirente a titolo  gratuito.  Nell'ipotesi  prevista
dall'art.  3  l'imposta  e'  dovuta  dalla  societa'  titolare  della
proprieta', della nuda proprieta' o dell'enfiteusi al compimento  del
decennio, anche per gli immobili gia' appartenenti a societa' fuse  o
incorporate". 
 
  Art. 6 - alla fine  del  secondo  comma  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: "Per i trasferimenti non soggetti all'imposta  proporzionale
di registro o all'imposta di successione ne' all'imposta  sul  valore
aggiunto si assumono quali valore iniziale e valore finale  i  valori
venali determinati secondo le norme relative all'imposta di registro. 
  Nel  terzo  comma  le  parole  "al  decimo  anno  anteriore"   sono
sostituite con le parole: "al 1 gennaio 1963". 
  Alla fine del quinto comma e' aggiunto il  seguente  periodo:  "Per
gli immobili che al 1 gennaio  1975  appartengano  alle  societa'  da
oltre dieci anni si assumono  come  valore  iniziale  e  come  valore
finale i valori venali al 1 gennaio 1965 e al 1 gennaio 1975". 
  Il sesto comma e' sostituito dai seguenti: 
  "In caso  di  utilizzazione  edificatoria  dell'area  da  parte  di
imprese   costruttrici   l'imposta   e'    liquidata    separatamente
sull'incremento di  valore  dell'area  verificatosi  sino  all'inizio
della  costruzione  e  sull'incremento  di  valore   del   fabbricato
verificatosi tra la data di ultimazione della  costruzione  e  quella
del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio. 
  Per la determinazione dell'incremento di valore degli immobili gia'
appartenenti a societa' fuse o incorporate, alienati  dalla  societa'
risultante dalla fusione o incorporante o a  questa  appartenenti  al
compimento del decennio, il valore iniziale e' quello degli  immobili
stessi alla  data  dell'acquisto  da  parte  delle  societa'  fuse  o
incorporate ovvero quello assunto a base della precedente  tassazione
nei confronti di tali societa'. 
  Per la  determinazione  dell'incremento  di  valore  degli  alloggi
alienati a titolo oneroso o trasmessi  a  titolo  gratuito  dai  soci
delle  cooperative  edilizie  previste  dalle  leggi  in  materia  di
edilizia economica e popolare il  valore  iniziale  e'  calcolato  in
proporzione al valore della area edificabile alla data  dell'acquisto
da parte della cooperativa". 
 
  Art. 7 - dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
  "La consolidazione dell'usufrutto  con  la  nuda  proprieta'  nella
persona del nudo proprietario per decorse del  termine  o  per  causa
naturale non da' luogo all'applicazione dell'imposta. Nei  successivi
trasferimenti del bene o costituzioni di diritti  reali  l'incremento
imponibile si determina considerando  quale  valore  iniziale  quello
della piena proprieta' all'atto dell'acquisto e dall'incremento cosi'
determinato si detrae quello sottoposto a tassazione  all'atto  della
costituzione dell'usufrutto". 
 
  Art. 9 - il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "L'estinzione del diritto di superficie per decorso del termine non
da' luogo all'applicazione dell'imposta; nei successivi trasferimenti
del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile  si
determina considerandosi quale valore iniziale del bene quello  della
piena  proprieta'  all'atto  dell'acquisto  e  dall'incremento  cosi'
determinato si detrae quello sottoposto a tassazione  all'atto  della
costituzione del diritto di superficie". 
 
  Art. 13 - e' sostituito dal seguente: 
  "Spese di costruzione e incrementative. - Si considerano  spese  di
costruzione e incrementative quelle specificamente relative ad  opere
e utilita' esistenti alla data di determinazione del  valore  finale,
comprese le spese effettuate per  liberare  l'immobile  da  servitu',
oneri e altri vincoli e per demolire le costruzioni  esistenti  sulle
aree utilizzate a fini edificatori. 
  Per le  opere  eseguite  in  economia,  qualora  siano  documentate
soltanto le spese di acquisto del materiale  impiegato,  il  relativo
importo e' aumentato del cinquanta per cento. 
  Per le aree fabbricabili la cui edificazione e' subordinata a norma
di legge all'accollo delle spese per  la  urbanizzazione  primaria  o
secondaria, il valore iniziale e' maggiorato anche della quota  parte
di tali spese, ancorche' non eseguite alla data del trasferimento, da
computarsi, con riferimento alla edificabilita' specifica  dell'area,
in base all'importo risultante dalle convenzioni o da altri  atti  di
impegno stipulati con i comuni  ovvero  dalle  delibere  adottate  in
merito dai comuni stessi.  Il  contribuente  deve  versare  l'imposta
corrispondente    alla    maggiorazione    qualora    non    provveda
all'ultimazione delle opere di urbanizzazione nei termini stabiliti". 
 
  Art. 15 - e' sostituito dal seguente: 
  "Aliquote.  -  L'imposta  si  applica  per  scaglioni  d'incremento
imponibile   determinati   con   riferimento   al   valore   iniziale
dell'immobile, maggiorato delle spese di acquisto,  incrementative  e
di costruzione, e  con  aliquote  stabilite  dai  comuni  nei  limiti
seguenti: 
    a) fino al dieci per cento del predetto valore, dal tre al cinque
per cento; 
    b) da oltre il dieci fino al cinquanta per cento, dal  cinque  al
dieci per cento; 
    c) da oltre il cinquanta fino al cento per cento,  dal  dieci  al
quindici per cento; 
    d) da oltre il  cento  fino  al  centocinquanta  per  cento,  dal
quindici al venti per cento; 
    e) da oltre il centocinquanta fino al  duecento  per  cento,  dal
venti al venticinque per cento; 
    f) oltre il duecento per cento, dal  venticinque  al  trenta  per
cento". 
 
  Art. 16 - il terzo comma e sostituito dal seguente: 
  "Divenuta esecutiva la delibera, il  comune  deve  farne  pervenire
copia autentica, non oltre il 1 novembre, al Ministero delle finanze,
che annualmente pubblica l'elenco delle aliquote vigenti nei  singoli
comuni". 
 
  Art. 18 - nel primo comma, lettera c), le parole "di cui all'ultimo
comma" sono sostituite con le parole "di cui al sesto comma". 
  Alla fine del secondo  comma  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:
"allegando altro esemplare dell'atto medesimo in carta semplice". 
  Gli ultimi tre commi sono sostituiti dai seguenti: 
  "Le societa' indicate nel primo comma dell'art. 3 devono presentare
apposita  dichiarazione,   all'ufficio   del   registro   nella   cui
circoscrizione si trova ciascun immobile, entro il 31 gennaio o il 31
luglio successivo al semestre in cui si e' compiuto il decennio.  Per
gli immobili relativamente ai quali il primo decennio e' gia' scaduto
alla data del 1 gennaio 1975 la dichiarazione deve essere  presentata
entro il 31 marzo 1975 e successivamente entro il 31 luglio dell'anno
di compimento di ogni ulteriore decennio. 
  Nella dichiarazione prevista dal  precedente  comma  devono  essere
indicati gli elementi di  cui  al  primo  comma  e  il  valore  della
proprieta' o della nuda proprieta' dell'immobile  al  compimento  del
decennio, nonche', a pena  di  decadenza,  le  relative  spese.  Alla
dichiarazione devono essere allegati  l'estratto  catastale  relativo
all'immobile, in carta semplice,  e  la  documentazione  delle  spese
effettuate dopo il 1 gennaio 1973. 
  Se l'atto di alienazione non e' soggetto a registrazioni in termine
fisso la dichiarazione di cui al primo comma deve  essere  presentata
entro venti giorni dalla data dell'atto stesso". 
 
  Art. 19 - il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "In base agli elementi risultanti  dalle  dichiarazioni  presentate
l'ufficio liquida  e  riscuote  l'imposta  nei  modi  e  nei  termini
stabiliti per l'imposta di registro ovvero, nei casi  di  acquisto  a
titolo gratuito  e  di  applicazione  dell'imposta  per  decorso  del
decennio,  nei  modi  e  nei  termini  stabiliti  per  l'imposta   di
successione". 
 
  Art. 20 - il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  "L'avviso di accertamento deve essere notificato nei termini e  con
le modalita' stabiliti per l'imposta di registro ovvero, nei casi  di
acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso
del decennio, nei termini e con le modalita' stabiliti per  l'imposta
di successione; per le spese relative a beni caduti  in  successione,
denunciate ai sensi del terzo  comma  dell'articolo  18,  il  termine
decorre dalla data della denuncia se il valore iniziale o finale deve
essere stabilito sulla base dei  corrispettivi  determinati  ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto l'avviso puo' essere notificato fine
al 31 dicembre del quarto anno solare successivo a quello in  cui  e'
stata presentata la dichiarazione". 
  Il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  "In caso  di  omessa  presentazione  delle  dichiarazioni  previste
dall'art.    18    l'ufficio    puo'    procedere    all'accertamento
dell'incremento imponibile entro il quinto anno solare  successivo  a
quello in cui la  dichiarazione  avrebbe  dovuto  essere  presentata,
indicando  nell'avviso  il  valore  iniziale  e  il   valore   finale
dell'immobile". 
 
  Art. 21 - e' sostituito dal seguente: 
  "Imposta complementare. - Quando per la determinazione  dei  valori
ovvero  per  l'accertamento  della  congruita'  delle   spese   pende
procedimento contenzioso, la riscossione  dell'imposta  complementare
sull'incremento di valore degli immobili e' effettuata  nei  termini,
nei  limiti  e  con  le  modalita'  stabiliti  per   la   riscossione
dell'imposta complementare di registro o di successione  in  pendenza
di giudizio. 
  Qualora prima della definizione  del  procedimento  di  valutazione
l'immobile sia alienato  a  titolo  oneroso  o  trasferito  a  titolo
gratuito, l'imposta relativa al  secondo  trasferimento  deve  essere
riliquidata assumendo come  valore  iniziale  quello  definitivamente
accertato  come  finale  agli  effetti   dell'imposta   relativa   al
precedente trasferimento. La domanda di rimborso della differenza fra
l'imposta pagata e quella risultante dalla riliquidazione deve essere
presentata entro sei mesi dalla data in cui e' stato  definitivamente
accertato il detto valore finale". 
 
  Art. 22 - nel primo comma, dopo le parole "primo  e  terzo  comma",
sono aggiunte le parole: "relative  ad  immobili  alienati  a  titolo
oneroso o acquistati a titolo gratuito da persone fisiche". 
 
  Art. 25 - e' sostituito dal seguente: 
  "Esenzioni e riduzioni. - Sono esenti dall'imposta di cui  all'art.
2 gli incrementi di valore: 
    a) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche  per  causa
di morte, dallo Stato, dalle regioni, dalle province,  dai  comuni  e
dai  relativi  consorzi  o  associazioni   dotate   di   personalita'
giuridica; 
    b) degli immobili trasferiti a titolo oneroso tra gli enti di cui
alla lettera a); 
    c) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche  per  causa
di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, qualora
la donazione, l'istituzione  di  erede  o  il  legato  abbiano  scopo
specifico di  assistenza,  educazione,  istruzione,  studio,  ricerca
scientifica o pubblica utilita'. L'esenzione e' revocata  qualora  la
realizzazione dello  scopo  non  sia  dimostrata  entro  cinque  anni
dall'acquisto  mediante   l'esibizione   di   idonea   documentazione
all'ufficio del registro; 
    d) dei fondi rustici,  comprese  le  costruzioni  rurali  di  cui
all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 597, trasferiti  per  causa  di  morte  nell'ambito  di  una
famiglia diretto-coltivatrice. E'  diretto-coltivatrice  la  famiglia
che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi
e all'allevamento e governo del bestiame, sempreche'  la  complessiva
forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad  un  terzo
di quella occorrente per le normali necessita' della coltivazione del
fondo e dell'allevamento  e  governo  del  bestiame.  L'esistenza  di
questi requisiti deve essere attestata  dall'ispettorato  provinciale
agrario: il lavoro della donna e' equiparato a quello  dell'uomo  nel
calcolo della forza lavorativa. 
  Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 3,  a  condizione  che  al
compimento del decennio la locazione e  la  particolare  destinazione
durino da almeno otto anni, gli incrementi di valore  degli  immobili
dati in locazione e  destinati  totalmente  allo  svolgimento:  delle
attivita' -  politiche  dei  partiti  rappresentati  nelle  assemblee
nazionali  o  regionali;  delle  attivita'   culturali,   ricreative,
sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali
legalmente riconosciute; delle attivita' sindacali dei sindacati  dei
lavoratori,  dipendenti  ed  autonomi,  rappresentati  nel  Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro; dei  fini  istituzionali  delle
societa' di mutuo soccorso. 
  L'imposta di cui all'art. 2 e' ridotta al  25  per  cento  per  gli
incrementi di valore degli immobili di interesse artistico, storico o
archeologico  soggetti  alla  legge  1  gennaio  1939,  n.  1089,   a
condizione che in base a certificazione del competente  organo  della
pubblica amministrazione gli obblighi stabiliti per la  conservazione
e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data  del
trasferimento". 
 
  Art. 29 - il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Per gli immobili ubicati in piu' comuni l'imponibile e'  ripartito
in proporzione  alla  superficie  compresa  in  ciascuno  di  essi  e
l'imposta e' liquidata separatamente con  l'aliquota  applicabile  in
ciascun comune". 
 
  Art. 31 - e' sostituito dal seguente: 
  "Disposizioni varie. - Per l'accertamento,  la  liquidazione  e  la
riscossione dell'imposta e delle sopratasse e  pene  pecuniarie,  per
gli interessi, per le  dilazioni  di  pagamento,  per  i  termini  di
prescrizione e decadenza e per  quanto  altro  non  sia  diversamente
disciplinato dal  presente  decreto,  si  applicano  le  disposizioni
relative all'imposta di registro  ovvero,  nei  casi  di  acquisto  a
titolo gratuito  e  di  applicazione  dell'imposta  per  decorso  del
decennio, quelle relative all'imposta di successione. 
  L'imposta deve essere restituita quando  l'atto  di  alienazione  a
titolo oneroso o di trasmissione a titolo gratuito, anche  per  causa
di morte, e' dichiarato nullo o annullato ai sensi dell'art.  36  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.  Per
i successivi trasferimenti imponibili si assume quale valore iniziale
quello determinato o determinabile come tale  in  relazione  all'atto
nullo o annullato. 
  L'avveramento della condizione risolutiva espressa non da' luogo  a
rimborso dell'imposta ne' ad applicazione di una nuova imposta. Per i
successivi trasferimenti  si  assume  quale  valore  iniziale  quello
determinato come valore finale ai fini della precedente tassazione. 
  Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso  di
risoluzione dei contratti indicati nel terzo comma dell'art. 2".