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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1991)
Testo in vigore dal:  1-1-1974

Art. 39

Costruzioni rurali




Non costituiscono redditi di fabbricati i redditi attribuibili alle
costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o allo affittuario dei terreni cui servono e destinate:

a) all'abitazione delle persone addette alla manuale coltivazione
della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali ed alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché delle persone di famiglia conviventi a loro carico;

b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) dell'art. 28
e di quelli occorrenti per la coltivazione dei terreni;

c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte
occorrenti per la coltivazione;

d) alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di
manipolazione e trasformazione di cui al secondo comma dell'art. 28.