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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1974, n. 642

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  29-12-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'ordinamento della scuola di specializzazione in "Radiologia" è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola suddetta è stabilito in ottantaquattro per l'intero corso di studi.
Dopo l'art. 97, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neurochirurgia.
Scuola di specializzazione in neurochirurgia
Art. 98. - La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso l'istituto di neurochirurgia.
Il corso degli studi della predetta scuola ha la durata di quattro anni.
Potrà esservi ammesso un numero di undici allievi, complessivo per i quattro anni di corso.
Art. 99. - Per la iscrizione alla scuola di specializzazione il candidato dovrà esibire un attestato di frequenza effettiva di almeno un anno in un istituto di patologia chirurgica o di clinica chirurgica.
Art. 100. - Le norme per l'iscrizione, gli esami, per le tasse, ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento dello statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore".
Art. 101. - Gli insegnamenti che vengono impartiti nella scuola sono i seguenti:
Annuali:
Neuroanatomia (1° corso);
Neurofisiologia (1° corso);
Clinica neurologica (1° corso);
Elementi di psichiatria (1° corso);
Neuro-oftalmologia (2° corso);
Neuro-otoiatria (2° corso);
Elettroencefalografia ed elettromiografia (2° corso);
Anestesiologia (3° corso);
Neuropatologia (3° corso);
Neurochirurgia infantile (3° corso);
Tecniche operatorie (4° corso);
Chirurgia stereotassica (4° corso);
Neurochirurgia spinale (4° corso);
Neurotraumatologia (4° corso).
Biennali:
Neuroradiologia (3° e 4° corso).
Quadriennali:
Clinica neurochirurgica (1°, 2°, 3°, 4° corso).
I detti insegnamenti saranno integrati da esercitazioni cliniche e di laboratorio.
Art. 102. - Gli insegnamenti della scuola si svolgono secondo l'ordine seguente:
1° Corso:
1) Neuroanatomia;
2) Neuro-fisiologia;
3) Clinica neurologica;
4) Elementi di psichiatria;
5) Clinica neurochirurgica.
Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4).
2° Corso:
1) Neuro-oftalmologia;
2) Neuro-otoiatria;
3) Elettroencefalografia ed elettromiografia;
4) Clinica neurochirurgica.
Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3).
3° Corso:
1) Anestesiologia;
2) Neuropatologia;
3) Neuroradiologia;
4) Neurochirurgia infantile;
5) Clinica neurochirurgica.
Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 4).
4° Corso:
1) Tecniche operatorie;
2) Neuroradiologia;
3) Neurotraumatologia;
4) Chirurgia stereotassica;
5) Clinica neurochirurgica;
6) Neurochirurgia spinale.
Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5).
Art. 103. - La frequenza alla scuola è obbligatoria durante l'anno accademico.
Gli allievi sono tenuti a frequentare assiduamente le lezioni, il reparto ed i laboratori dell'istituto di neurochirurgia secondo l'orario stabilito dal consiglio di facoltà al principio dell'anno accademico ed a partecipare attivamente alle esercitazioni cliniche e di laboratorio. Il direttore della scuola di specializzazione potrà disporre che gli allievi frequentino per determinati periodi le lezioni ed esercitazioni di laboratorio in altri istituti della Università.
L'allievo che non abbia soddisfatto gli obblighi imposti da questo articolo non sarà ammesso a sostenere gli esami.
Art. 104. - Alla fine del 4° corso gli allievi devono superare l'esame di diploma.
Questo consisterà nella presentazione e discussione di una tesi scritta su un tema di neurochirurgia preventivamente approvato dal direttore della scuola.
Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione dell'esame finale, verrà rilasciato il diploma, che attribuisce la qualifica di specialista in neurochirurgia, valido a tutti gli effetti di legge.
II presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 aprile 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato

alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 61. - SCIARRETTA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'ordinamento della scuola di specializzazione in "Radiologia" è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola suddetta è stabilito in ottantaquattro per l'intero corso di studi.
Dopo l'art. 97, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neurochirurgia.

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 98. - La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso l'istituto di neurochirurgia.
Il corso degli studi della predetta scuola ha la durata di quattro anni.
Potrà esservi ammesso un numero di undici allievi, complessivo per i quattro anni di corso.
Art. 99. - Per la iscrizione alla scuola di specializzazione il candidato dovrà esibire un attestato di frequenza effettiva di almeno un anno in un istituto di patologia chirurgica o di clinica chirurgica.
Art. 100. - Le norme per l'iscrizione, gli esami, per le tasse, ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento dello statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore".
Art. 101. - Gli insegnamenti che vengono impartiti nella scuola sono i seguenti:

Annuali:
Neuroanatomia (1° corso);
Neurofisiologia (1° corso);
Clinica neurologica (1° corso);
Elementi di psichiatria (1° corso);
Neuro-oftalmologia (2° corso);
Neuro-otoiatria (2° corso);
Elettroencefalografia ed elettromiografia (2° corso);
Anestesiologia (3° corso);
Neuropatologia (3° corso);
Neurochirurgia infantile (3° corso);
Tecniche operatorie (4° corso);
Chirurgia stereotassica (4° corso);
Neurochirurgia spinale (4° corso);
Neurotraumatologia (4° corso).

Biennali:
Neuroradiologia (3° e 4° corso).

Quadriennali:
Clinica neurochirurgica (1°, 2°, 3°, 4° corso).

I detti insegnamenti saranno integrati da esercitazioni cliniche e di laboratorio.
Art. 102. - Gli insegnamenti della scuola si svolgono secondo l'ordine seguente:

1° Corso:
1) Neuroanatomia;
2) Neuro-fisiologia;
3) Clinica neurologica;
4) Elementi di psichiatria;
5) Clinica neurochirurgica.

Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4).

2° Corso:
1) Neuro-oftalmologia;
2) Neuro-otoiatria;
3) Elettroencefalografia ed elettromiografia;
4) Clinica neurochirurgica.

Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3).

3° Corso:
1) Anestesiologia;
2) Neuropatologia;
3) Neuroradiologia;
4) Neurochirurgia infantile;
5) Clinica neurochirurgica.

Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 4).

4° Corso:
1) Tecniche operatorie;
2) Neuroradiologia;
3) Neurotraumatologia;
4) Chirurgia stereotassica;
5) Clinica neurochirurgica;
6) Neurochirurgia spinale.

Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5).
Art. 103. - La frequenza alla scuola è obbligatoria durante l'anno accademico.
Gli allievi sono tenuti a frequentare assiduamente le lezioni, il reparto ed i laboratori dell'istituto di neurochirurgia secondo l'orario stabilito dal consiglio di facoltà al principio dell'anno accademico ed a partecipare attivamente alle esercitazioni cliniche e di laboratorio. Il direttore della scuola di specializzazione potrà disporre che gli allievi frequentino per determinati periodi le lezioni ed esercitazioni di laboratorio in altri istituti della Università.
L'allievo che non abbia soddisfatto gli obblighi imposti da questo articolo non sarà ammesso a sostenere gli esami.
Art. 104. - Alla fine del 4° corso gli allievi devono superare l'esame di diploma.
Questo consisterà nella presentazione e discussione di una tesi scritta su un tema di neurochirurgia preventivamente approvato dal direttore della scuola.
Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione dell'esame finale, verrà rilasciato il diploma, che attribuisce la qualifica di specialista in neurochirurgia, valido a tutti gli effetti di legge.
II presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 aprile 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 61. - SCIARRETTA