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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1974, n. 591

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  14-12-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 42 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
Politica aziendale;
Ricerca operativa.
Art. 65 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Reumatologia;
Ematologia.
Art. 112 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in clinica e tecnologia farmaceutiche è aggiunto quello di:
Organizzazione, deontologia e legislazione farmaceutiche.
Art. 142 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze della produzione animale sono aggiunti i seguenti:
Coniglicoltura ed allevamenti di animali da pelliccia;
Bromatologia dei prodotti ad uso zootecnico;
Entomologia e aracnologia veterinaria.
Dopo l'art. 167, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente articolo relativo alla scuola speciale per archeologi preistorici, classici e medioevalisti:
Art. 168. - La scuola organizza anche corsi integrativi annuali per assistenti e disegnatori nelle sopraintendenze alle antichità (diplomati di scuole medie inferiori e superiori).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 settembre 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato

alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1974 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 9. - SCIARRETTA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 42 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Politica aziendale;
Ricerca operativa.
Art. 65 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Reumatologia;
Ematologia.
Art. 112 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in clinica e tecnologia farmaceutiche è aggiunto quello di:

Organizzazione, deontologia e legislazione farmaceutiche.
Art. 142 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze della produzione animale sono aggiunti i seguenti:

Coniglicoltura ed allevamenti di animali da pelliccia;
Bromatologia dei prodotti ad uso zootecnico;
Entomologia e aracnologia veterinaria.
Dopo l'art. 167, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente articolo relativo alla scuola speciale per archeologi preistorici, classici e medioevalisti:
Art. 168. - La scuola organizza anche corsi integrativi annuali per assistenti e disegnatori nelle sopraintendenze alle antichità (diplomati di scuole medie inferiori e superiori).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1974

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1974

Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 9. - SCIARRETTA