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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1974, n. 222

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  27-6-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 101 - il settimo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in neurologia è stabilito in diciannove per ogni anno di corso (totale settantasei iscritti).
Art. 102 - il settimo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in psichiatria è stabilito in quindici per ogni anno di corso (totale sessanta iscritti).
L'art. 130 è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva è stabilito in trentacinque per ogni anno di corso (totale centocinque iscritti).
Art. 137 - il primo comma e modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare è stabilito in quindici per ogni anno di corso (totale quarantacinque iscritti).
Art. 142 - all'elenco degli insegnamenti del 3° anno di corso della scuola di specializzazione in oncologia è aggiunto quello di "Radiologia" (diagnostica e terapia dei tumori).
L'art. 179 è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in medicina interna è stabilito in trenta per ogni anno di corso (totale centocinquanta iscritti).
Art. 222 - il secondo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in tossicologia medica è stabilito in dodici per ogni anno di corso (totale trentasei iscritti).
Art. 224 - il primo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio è stabilito in quindici per ogni anno di corso (totale quarantacinque iscritti).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 febbraio 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato

alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1974 Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 4. - SCIARRETTA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 101 - il settimo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in neurologia è stabilito in diciannove per ogni anno di corso (totale settantasei iscritti).
Art. 102 - il settimo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in psichiatria è stabilito in quindici per ogni anno di corso (totale sessanta iscritti).
L'art. 130 è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva è stabilito in trentacinque per ogni anno di corso (totale centocinque iscritti).
Art. 137 - il primo comma e modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare è stabilito in quindici per ogni anno di corso (totale quarantacinque iscritti).
Art. 142 - all'elenco degli insegnamenti del 3° anno di corso della scuola di specializzazione in oncologia è aggiunto quello di "Radiologia" (diagnostica e terapia dei tumori).
L'art. 179 è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in medicina interna è stabilito in trenta per ogni anno di corso (totale centocinquanta iscritti).
Art. 222 - il secondo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in tossicologia medica è stabilito in dodici per ogni anno di corso (totale trentasei iscritti).
Art. 224 - il primo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio è stabilito in quindici per ogni anno di corso (totale quarantacinque iscritti).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1974

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1974

Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 4. - SCIARRETTA