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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 960

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-2-1974

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi "G.
D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 56, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "medicina dello sport" annessa alla facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 57. - Il corso ha la durata triennale.
Art. 58. - Il numero massimo degli iscritti è di 25 per ciascun anno di corso.
Art. 59. - La frequenza deve essere obbligatoria per tutta la durata del corso.
Art. 60. - Il piano di studio deve essere sia per quanto riguarda le discipline fondamentali che quelle facoltative, corrispondente a quello delle altre scuole di specialità e cioè:

1° Anno:
Anatomia dell'apparato locomotore;
Biomeccanica applicata all'esercizio fisico;
Biochimica generale ed applicata;
Antropometria ed auxologia;
Storia, sistematica e tecnologia degli sport;
Istituzioni di psicologia generale e psicologia applicata agli sport;
Istituzioni di scienza della nutrizione e dietetica applicata alla attività sportiva.

2° Anno:
Anatomia degli apparati circolatorio, respiratorio e nervoso;
Fisiologia delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli;
Biochimica ed energia muscolare;
Valutazione funzionale dello sportivo e tecnica fisiologica;
Biofisica del muscolo (facoltativo);
Fisioterapia e rieducazione funzionale (facoltativo);
Farmacologia applicata all'attività sportiva (Doping) (facoltativo);
Igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva (facoltativo).

3° Anno:
Fisiologia del sistema nervoso motorio, della respirazione e della circolazione;
Educazione fisica e tecnica dell'allenamento sportivo;
Chirurgia d'urgenza, rianimazione e pronto soccorso;
Medicina legale ed infortunistica;
Traumatologia ed ortopedia dello sport;
Fisiopatologia degli sport (facoltativo);
Assistenza medico-sportiva nei grandi agglomerati urbani (facoltativo).

Art. 61. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare il seguente importo di tasse, e soprattasse e contributi:

tassa immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa annuale d'iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa annuale esami di profitto. . . . . . . . . . . . L. 7.000 contributi generali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.950 contributo riscaldamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 contributo laboratorio ed esercitazioni. . . . . . . . . . L. 120.000 libretto di riconoscimento . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.300 indennità di schedatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974

Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 38. - CARUSO