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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1973, n. 915

Nuovi termini per l'attuazione delle norme transitorie di cui all'art. 31, primo e terzo comma, e modifica dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, recante norme di sicurezza per i distributori stradali di gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/1986)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  21-12-1976
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 sugli oli minerali e carburanti, in relazione all'art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170 sui distributori automatici di carburanti e all'art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327 sulle stazioni di riempimento dei gas di petrolio liquefatti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno; Decreta:

Art. 1

(Nuovi termini)
((Per l'attuazione delle norme di cui al primo e al terzo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, è fissato un nuovo termine che scadrà tre anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Resta fermo l'obbligo, di cui al secondo comma dell'art. 31 del succitato decreto n. 208, di rimuovere, anche prima della scadenza del termine predetto, gli impianti esistenti in centri abitati ove urgenti ed inderogabili motivi di sicurezza lo richiedano))
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