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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 911

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-1-1974

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 20 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 52, relativo al corso di laurea in scienze politiche, sono aggiunti i seguenti indirizzi:
c) storico-politico;
d) politico-internazionale.
Art. 53, relativo al biennio propedeutico, è abrogato e sostituito dal seguente:
Gli insegnamenti del biennio propedeutico, comuni agli indirizzi politico-amministrativo e politico-sociale, sono i seguenti:
a) obbligatori sul piano nazionale:
1) istituzioni di diritto pubblico;
2) diritto costituzionale italiano e comparato;
3) economia politica;
4) statistica;
5) sociologia;
6) storia moderna;
b) obbligatori sul piano della facoltà:
7) istituzioni di diritto privato;
8) politica economica e finanziaria;
9) storia delle dottrine politiche.
Gli insegnamenti del biennio propedeutico all'indirizzo storico-politico sono i seguenti:
a) obbligatori sul piano nazionale:
1) istituzioni di diritto pubblico;
2) diritto costituzionale italiano e comparato;
3) economia politica;
4) statistica;
5) sociologia;
6) storia moderna;
b) obbligatori sul piano della facoltà:
7) storia delle istituzioni politiche;
8) storia delle dottrine politiche;
9) storia contemporanea.
Lo studente potrà aggiungere ai nove insegnamenti del biennio propedeutico non più di tre insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione dell'indirizzo prescelto.
Tali insegnamenti anticipati, al biennio propedeutico vanno in detrazione del numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione.
Gli insegnamenti del biennio propedeutico all'indirizzo politico-internazionale sono i seguenti:
a) obbligatori sul piano nazionale:
1) istituzioni di diritto pubblico;
2) diritto costituzionale italiano e comparato;
3) economia politica;
4) statistica;
5) sociologia;
6) storia moderna;
b) obbligatori sul piano della facoltà:
7) storia delle dottrine politiche;
8) storia contemporanea;
9) politica economica e finanziaria.
Art. 54 - all'elenco degli insegnamenti del biennio di specializzazione dell'indirizzo politico-amministrativo a scelta dello studente nel, corso di laurea in scienze politiche l'insegnamento di "Storia delle istituzioni dei Paesi afro-asiatici" muta denominazione in "Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici".
Nello stesso corso di laurea per l'indirizzo politico-sociale a scelta dello studente l'insegnamento di "Storia dei Paesi afro-asiatici" viene abrogato e sostituito da quello di "Sociologia applicata".
Nel predetto corso di laurea il terzultimo comma viene abrogato e sostituito dal seguente:
"La facoltà di anno in anno, si riserva di dichiarare all'atto dell'apertura delle vacanze di incarico gli eventuali corsi comuni con gli insegnamenti impartiti in altri corsi di laurea".
Nello stesso articolo dopo l'ultimo comma viene aggiunto il seguente:
"Gli insegnamenti del biennio di specializzazione dell'indirizzo politico-internazionale sono i seguenti:
a) obbligatori sul piano della facoltà:
1) istituzioni di diritto internazionale;
2) organizzazione internazionale;
3) storia dei trattati e politica internazionale;
4) diritto internazionale;
b) a scelta dello studente:
5) istituzioni di diritto privato;
6) diritto internazionale privato;
7) geografia politica ed economica;
8) economia dei Paesi in via di sviluppo;
9) politica dell'ambiente;
10) organizzazione economica internazionale;
11) diritto internazionale della navigazione;
12) storia dei partiti e dei movimenti politici;
13) storia politica e diplomatica dell'Africa orientale;
14) diritto diplomatico e consolare;
15) diritto delle Comunità europee".
Dopo l'art. 57 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla costituzione e regolamentazione degli istituti annessi alla facoltà di scienze politiche:
Art. 58. - Presso la facoltà di scienze politiche sono costituiti i seguenti istituti:
1) istituto economico finanziario;
2) istituto sociologico giuridico;
3) istituto storico politico;
4) istituto linguistico.
Tali istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nelle discipline di loro pertinenza. Per il raggiungimento di detti fini ciascun istituto dispone delle opportune attrezzature, organizza seminari, conferenze, raccolta di materiale documentario, viaggi e permanenze all'interno ed all'estero.
La facoltà determina, con propria deliberazione, alla fine di ciascun anno accademico e per l'anno accademico successivo, gli insegnamenti ufficiali che si svolgeranno presso i singoli istituti.
Art. 59. - Ogni istituto è retto da un direttore che è responsabile dell'amministrazione e del funzionamento dell'istituto stesso.
Norme particolari al riguardo potranno essere stabilite dalla facoltà nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità.
Qualora fra gli insegnamenti assegnati ad un istituto ve ne sia uno solo tenuto da professore di ruolo, questi è di diritto il direttore dell'istituto. Nel caso che vi siano più professori di ruolo la facoltà, sentito il parere dei medesimi, designerà, scegliendo fra di essi, il direttore dell'istituto, che verrà nominato con decreto rettorale per un periodo di tre anni. Se un istituto manca di professore di ruolo la direzione verrà affidata ad un professore di ruolo di materia affine, designato dalla facoltà e nominato con decreto rettorale per un periodo di tre anni.
Art. 60. - Possono essere addetti ad un istituto assistenti, tecnici, personale amministrativo e subalterni appartenenti ai ruoli universitari.
Art. 61. - È facoltà del direttore di istituto rilasciare a chi frequenta l'istituto per almeno sei mesi un attestato degli studi compiuti e dei risultati raggiunti nelle ricerche.
Art. 62. - Ogni istituto potrà eventualmente disporre, secondo modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da enti pubblici o privati italiani e stranieri.
Art. 63. - La biblioteca della facoltà di scienze politiche, unica e generale, è eretta in istituto.
La direzione è affidata ad un professore di ruolo che verrà nominato, su designazione del consiglio, con decreto rettorale, per un periodo di tre anni. Alla biblioteca può essere adibito apposito personale a norma di legge.
Il funzionamento della biblioteca ed i rapporti con gli altri istituti sono disciplinati da un regolamento emanato dal rettore su proposta del consiglio di facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1974

Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 2. - CARUSO