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LEGGE 22 dicembre 1973, n. 884

Modificazioni alle norme sulla dirigenza degli uffici di istruzione presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/09/2008)
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Testo in vigore dal: 23-1-1974
al: 24-10-1989
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  dirigenza  degli uffici di istruzione nelle sedi indicate nella
tabella  A  annessa  alla presente legge e' conferita a magistrati di
Cassazione,   secondo   le   norme   vigenti   e  salvo  il  disposto
dell'articolo 3.
  Presso  gli  stessi  uffici  e  nelle  sedi indicate nella suddetta
tabella  A  sono  istituite  le  funzioni  di  consigliere istruttore
aggiunto,  da  conferire, secondo le norme in vigore, a magistrati di
corte di appello.
  Per  le sedi predette e nei sensi indicati nella suddetta tabella A
e'  modificata  la tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 20 novembre 1969, n. 1006.
  Nulla  e'  innovato  per  quanto riguarda le disposizioni contenute
nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1.