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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 848

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-1-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, e modificato con regio decreto 6 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 42, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche, è modificato nel senso che l'insegnamento di "storia della Chiesa" muta la denominazione in quella di "storia moderna e contemporanea della Chiesa e delle altre confessioni cristiane".
Art. 49, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze politiche, è modificato nel senso che il comma contrassegnato con il n. 5) è abrogato e sostituito dal seguente:
"5) Istituto di studi internazionali, comprendente i seminari di diritto internazionale e comunitario, economia internazionale, storia e politica internazionale, studi anglo-americani. Alle attività dell'istituto possono partecipare, nei limiti e nei modi stabiliti dal direttore, anche docenti e studiosi italiani e stranieri di dette discipline, pur non appartenenti all'Università di Padova".
Art. 102 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di:
Istituto di chirurgia cardiovascolare.
Art. 226, relativo alle tasse e contributi delle scuole di specializzazione e perfezionamento della facoltà di lettere e filosofia, è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così determinate:
tassa di iscrizione per studenti di corso. . . . . . . L. 11.000 tassa di iscrizione per studenti fuori corso. . . . . . L. 5.000 soprattassa esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del senato accademico, udito il consiglio della facoltà di lettere e filosofia, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi".
Art. 244, relativo alla scuola speciale per storici dell'arte medioevale e moderna e conservatori dei beni artistici, è modificato nel senso che il seguente comma:
"gli iscritti alla scuola sono tenuti a versare le tasse e soprattasse e contributi secondo le disposizioni vigenti per gli studenti della facoltà di lettere e filosofia", è abrogato e sostituito dal seguente:
"Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così determinate:
tassa di iscrizione per studenti di corso. . . . . . . L. 11.000 tassa di iscrizione per studenti fuoricorso . . . . . . L. 5.000 soprattassa esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del senato accademico, udito il consiglio della facoltà di lettere e filosofia, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi".
Gli articoli da 245 a 255, relativi alla scuola di perfezionamento nelle discipline pedagogiche e psicologiche, sono soppressi e sostituiti dai seguenti relativi alla istituzione delle scuole di perfezionamento in "discipline pedagogiche" e in "psicologia", con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
TITOLO XVI
FACOLTÀ DI MAGISTERO
SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE
Art. 245. - Alla facoltà di magistero sono annesse le seguenti scuole di perfezionamento e specializzazione:
1) Scuola di perfezionamento e specializzazione nelle discipline pedagogiche;
2) Scuola di perfezionamento e specializzazione in psicologia.
Scuola di perfezionamento e di specializzazione nelle discipline pedagogiche
Art. 246. - La scuola di perfezionamento e di specializzazione nelle discipline pedagogiche ha lo scopo di promuovere gli studi nelle discipline pedagogiche e di creare degli specialisti tecnici operatori nella materia.
Art. 247. - La scuola ha la durata di due anni.
Art. 248. - La scuola è retta da un direttore coadiuvato da un consiglio.
Il direttore della scuola è nominato dal rettore su designazione del consiglio di facoltà di magistero.
Il consiglio della scuola è composto dai professori che vi tengono insegnamenti.
Art. 249 - Il rettore, su proposta del consiglio della scuola, determina, di anno in anno, quali corsi debbono funzionare.
Art. 250. - Alla scuola di perfezionamento e di specializzazione nelle discipline pedagogiche, possono iscriversi i laureati nelle facoltà di lettere e filosofia, magistero e lingue.
Il numero dei candidati ammessi alla frequenza è limitato ad un massimo di dodici all'anno. Le materie costitutive per conseguire il diploma della scuola sono:
Pedagogia;
Storia delle istituzioni scolastiche;
Metodologia e didattica generale;
Didattica dei mezzi audiovisivi;
Pedagogia sperimentale.
Il curriculum degli studi di ogni singolo candidato sarà fissato dal consiglio della scuola a completamento del corso di studi precedentemente seguito, e comprenderà, oltre alle materie costitutive, altre discipline scelte tra le seguenti:
Psicopedagogia;
Storia della pedagogia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Sociologia;
Tirocinio didattico (con esercitazioni);
Pedagogia comparata;
Pedagogia familiare;
Pedagogia degli adulti;
Pedagogia del tempo libero;
Storia e critica della letteratura per l'infanzia;
Legislazione scolastica comparata;
Didattica particolare;
Educazione sanitaria;
Educazione fisica;
Storia della filosofia;
Estetica;
Orientamenti scolastici e professionali;
Tecnica ed organizzazione di centri di lettura e di centri culturali;
Tecniche della valutazione scolastica e docimologia.
Altri insegnamenti e corsi di conferenze a carattere interpretativo potranno essere istituiti di anno in anno per deliberazione del consiglio direttivo.
I candidati che avranno superato gli esami prescritti (in numero non inferiore a otto) saranno ammessi a discutere una tesi di perfezionamento consistente in un contributo originale di argomento attinente ai seguenti settori:
1) Pedagogia generale;
2) Pedagogia sperimentale;
3) Pedagogia speciale;
4) Educazione familiare e sessuale;
5) Istituzioni scolastiche e comunità educativa;
6) Attività giovanili;
7) Comunicazioni di massa.
Art. 251. - Le domande di iscrizione alla scuola di perfezionamento e di specializzazione saranno vagliate dal consiglio della scuola, il quale predisporrà eventuali prove di accertamento e deciderà dell'accettazione dei candidati.
Art. 252. - Le commissioni giudicatrici degli esami sono nominate dal direttore della scuola. Le commissioni giudicatrici degli esami di diploma di perfezionamento e specializzazione sono nominate dal rettore e composte di sette membri tra cui il direttore della scuola che le presiede.
Art. 253. - Il consiglio di amministrazione, su proposta della direzione della scuola, stabilisce di anno in anno l'ammontare dei contributi.
Le tasse e soprattasse annuali che gli iscritti sono tenuti a versare sono le seguenti:
tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa iscrizione studenti di corso. . . . . . . . . . . " 18.000 soprattassa esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 7.000 tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.000 Art. 254. - Il funzionamento della scuola è a carico del bilancio della facoltà di magistero.
Scuola di perfezionamento e di specializzazione in psicologia
Art. 255. - La scuola di perfezionamento e di specializzazione in psicologia ha lo scopo di promuovere gli studi nelle discipline psicologiche e di creare degli specialisti nelle applicazioni industriali e sociali della psicologia.
Art. 256. - La scuola comprende:
a) un ramo di perfezionamento in psicologia, destinato ad accogliere persone che vogliono approfondire la loro preparazione psicologica e orientarsi verso la attività di ricerca;
b) un ramo di specializzazione in psicologia, che prepara persone che intendono svolgere professionalmente la loro attività nel campo della psicologia applicata.
Art. 257. - La scuola ha la durata di due anni.
Art. 258. - La scuola è retta da un direttore coadiuvato da un consiglio.
Il direttore della scuola è nominato dal rettore su designazione del consiglio della facoltà di magistero.
Il consiglio della scuola è composto dei professori universitari di ruolo che vi tengono insegnamenti.
Art. 259. - Titolo di ammissione al ramo di perfezionamento in psicologia è una delle lauree conferite dalla facoltà di magistero, lettere e filosofia, sociologia, giurisprudenza, scienze matematiche, fisiche e naturali, medicina.
Il numero dei candidati ammessi alla frequenza è limitato ad un massimo di sei per anno.
Le materie costitutive per conseguire il diploma in perfezionamento in psicologia sono:
Metodologia delle scienze del comportamento;
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva.
Il curriculum degli studi di ogni singolo candidato sarà fissato dal consiglio della scuola a completamento del corso di studi precedentemente seguito, e comprenderà, oltre alle materie costitutive, altre discipline scelte fra le seguenti:
Anatomia;
Antropologia;
Antropologia criminale;
Biologia generale;
Epistemologia;
Filosofia;
Filosofia della scienza;
Filosofia del linguaggio;
Fisiologia;
Genetica;
Glottologia;
Istituzioni matematiche;
Pedagogia;
Psicologia applicata;
Psicologia comparata;
Psicologia dinamica;
Psicologia industriale;
Psicologia pedagogica;
Psicologia sociale;
Psicometria;
Psicopatologia;
Psicopedagogia;
Sociologia;
Statistica;
Storia della psicologia;
Storia della scienza;
Tecnica dei metodi proiettivi;
Tecnica dei tests.
I candidati che avranno superato gli esami prescritti dal consiglio direttivo (complessivamente non meno di sci) e ottemperato all'obbligo dell'internato di due anni nell'istituto di psicologia sperimentale, saranno ammessi a discutere la tesi di perfezionamento, consistente in un contributo originale di argomento psicologico.
Art. 260. - Titolo di ammissione al ramo di specializzazione in psicologia è una delle lauree conferite dalla facoltà di magistero, lettere e filosofia, sociologia, giurisprudenza, scienze politiche, statistica, medicina, scienze matematiche, fisiche e naturali, ingegneria, agraria.
Il numero dei candidati ammessi alla frequenza è limitato al massimo di venti per anno.
Le materie costitutive per ottenere il diploma di specializzazione in psicologia sono:
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Psicologia dinamica;
Psicologia industriale;
Psicometria;
Tecnica dei metodi proiettivi;
Tecnica dei tests;
Tecnica delle interviste e dell'orientamento professionale.
Il curriculum degli studi sarà fissato dal consiglio della scuola per ogni singolo candidato e comprenderà oltre alle materie costitutive, altre discipline scelte fra le seguenti:
Analisi motivazionale;
Antropologia;
Diagnostica psicologica;
Istituzioni matematiche;
Psicologia applicata;
Psicologia medica;
Psicologia pedagogica;
Psicologia sociale;
Psicopatologia;
Psicopedagogia;
Sociologia;
Statistica.
È obbligatorio un internato di almeno due mesi in un centro di orientamento professionale o in un centro di psicologia applicata giudicato idoneo dal consiglio direttivo.
Possono essere iscritti direttamente al secondo anno i candidati che data la laurea abbiano acquistato particolare competenza nelle applicazioni della psicologia.
I candidati che avranno ottemperato all'obbligo della frequenza e dell'internato e superato gli esami prescritti dal consiglio direttivo (complessivamente non meno di dodici) saranno ammessi a discutere una tesi di specializzazione consistente in un contributo originale in una delle materie del ramo di specializzazione.
Art. 261. - Le domande di iscrizione alla scuola di perfezionamento e specializzazione saranno vagliate dal consiglio della scuola, il quale predisporrà eventuali prove di accertamento e deciderà dell'accettazione dei candidati.
Art. 262. - Le commissioni giudicatrici degli esami sono nominale dal direttore della scuola. Le commissioni giudicatrici degli esami di diploma di perfezionamento e di specializzazione sono nominate dal rettore e composte di sette membri tra cui il direttore della scuola che le presiede.
Art; 263. - Il consiglio di amministrazione, su proposta della direzione della scuola, stabilisce di anno in anno l'ammontare dei contributi.
Le tasse e soprattasse annuali che gli iscritti sono tenuti a versare sono le seguenti:
tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione studenti in corso . . . . . . . . . " 18.000 soprattassa esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 7.000 tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.000 Art. 264. - Il funzionamento della scuola è a carico del bilancio della facoltà di magistero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 settembre 1973
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato

alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1973 Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 18. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, e modificato con regio decreto 6 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 42, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche, è modificato nel senso che l'insegnamento di "storia della Chiesa" muta la denominazione in quella di "storia moderna e contemporanea della Chiesa e delle altre confessioni cristiane".
Art. 49, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze politiche, è modificato nel senso che il comma contrassegnato con il n. 5) è abrogato e sostituito dal seguente:
"5) Istituto di studi internazionali, comprendente i seminari di diritto internazionale e comunitario, economia internazionale, storia e politica internazionale, studi anglo-americani. Alle attività dell'istituto possono partecipare, nei limiti e nei modi stabiliti dal direttore, anche docenti e studiosi italiani e stranieri di dette discipline, pur non appartenenti all'Università di Padova".
Art. 102 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di:
Istituto di chirurgia cardiovascolare.
Art. 226, relativo alle tasse e contributi delle scuole di specializzazione e perfezionamento della facoltà di lettere e filosofia, è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così determinate:
tassa di iscrizione per studenti di corso. . . . . . . L. 11.000 tassa di iscrizione per studenti fuori corso. . . . . . L. 5.000 soprattassa esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del senato accademico, udito il consiglio della facoltà di lettere e filosofia, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi".
Art. 244, relativo alla scuola speciale per storici dell'arte medioevale e moderna e conservatori dei beni artistici, è modificato nel senso che il seguente comma:
"gli iscritti alla scuola sono tenuti a versare le tasse e soprattasse e contributi secondo le disposizioni vigenti per gli studenti della facoltà di lettere e filosofia", è abrogato e sostituito dal seguente:
"Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così determinate:
tassa di iscrizione per studenti di corso. . . . . . . L. 11.000 tassa di iscrizione per studenti fuoricorso . . . . . . L. 5.000 soprattassa esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del senato accademico, udito il consiglio della facoltà di lettere e filosofia, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi".
Gli articoli da 245 a 255, relativi alla scuola di perfezionamento nelle discipline pedagogiche e psicologiche, sono soppressi e sostituiti dai seguenti relativi alla istituzione delle scuole di perfezionamento in "discipline pedagogiche" e in "psicologia", con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

TITOLO XVI
FACOLTÀ DI MAGISTERO

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 245. - Alla facoltà di magistero sono annesse le seguenti scuole di perfezionamento e specializzazione:
1) Scuola di perfezionamento e specializzazione nelle discipline pedagogiche;
2) Scuola di perfezionamento e specializzazione in psicologia.

Scuola di perfezionamento e di specializzazione nelle discipline pedagogiche

Art. 246. - La scuola di perfezionamento e di specializzazione nelle discipline pedagogiche ha lo scopo di promuovere gli studi nelle discipline pedagogiche e di creare degli specialisti tecnici operatori nella materia.
Art. 247. - La scuola ha la durata di due anni.
Art. 248. - La scuola è retta da un direttore coadiuvato da un consiglio.
Il direttore della scuola è nominato dal rettore su designazione del consiglio di facoltà di magistero.
Il consiglio della scuola è composto dai professori che vi tengono insegnamenti.
Art. 249 - Il rettore, su proposta del consiglio della scuola, determina, di anno in anno, quali corsi debbono funzionare.
Art. 250. - Alla scuola di perfezionamento e di specializzazione nelle discipline pedagogiche, possono iscriversi i laureati nelle facoltà di lettere e filosofia, magistero e lingue.
Il numero dei candidati ammessi alla frequenza è limitato ad un massimo di dodici all'anno. Le materie costitutive per conseguire il diploma della scuola sono:
Pedagogia;
Storia delle istituzioni scolastiche;
Metodologia e didattica generale;
Didattica dei mezzi audiovisivi;
Pedagogia sperimentale.
Il curriculum degli studi di ogni singolo candidato sarà fissato dal consiglio della scuola a completamento del corso di studi precedentemente seguito, e comprenderà, oltre alle materie costitutive, altre discipline scelte tra le seguenti:
Psicopedagogia;
Storia della pedagogia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Sociologia;
Tirocinio didattico (con esercitazioni);
Pedagogia comparata;
Pedagogia familiare;
Pedagogia degli adulti;
Pedagogia del tempo libero;
Storia e critica della letteratura per l'infanzia;
Legislazione scolastica comparata;
Didattica particolare;
Educazione sanitaria;
Educazione fisica;
Storia della filosofia;
Estetica;
Orientamenti scolastici e professionali;
Tecnica ed organizzazione di centri di lettura e di centri culturali;
Tecniche della valutazione scolastica e docimologia.
Altri insegnamenti e corsi di conferenze a carattere interpretativo potranno essere istituiti di anno in anno per deliberazione del consiglio direttivo.
I candidati che avranno superato gli esami prescritti (in numero non inferiore a otto) saranno ammessi a discutere una tesi di perfezionamento consistente in un contributo originale di argomento attinente ai seguenti settori:
1) Pedagogia generale;
2) Pedagogia sperimentale;
3) Pedagogia speciale;
4) Educazione familiare e sessuale;
5) Istituzioni scolastiche e comunità educativa;
6) Attività giovanili;
7) Comunicazioni di massa.
Art. 251. - Le domande di iscrizione alla scuola di perfezionamento e di specializzazione saranno vagliate dal consiglio della scuola, il quale predisporrà eventuali prove di accertamento e deciderà dell'accettazione dei candidati.
Art. 252. - Le commissioni giudicatrici degli esami sono nominate dal direttore della scuola. Le commissioni giudicatrici degli esami di diploma di perfezionamento e specializzazione sono nominate dal rettore e composte di sette membri tra cui il direttore della scuola che le presiede.
Art. 253. - Il consiglio di amministrazione, su proposta della direzione della scuola, stabilisce di anno in anno l'ammontare dei contributi.
Le tasse e soprattasse annuali che gli iscritti sono tenuti a versare sono le seguenti:
tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa iscrizione studenti di corso. . . . . . . . . . . " 18.000 soprattassa esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 7.000 tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.000 Art. 254. - Il funzionamento della scuola è a carico del bilancio della facoltà di magistero.

Scuola di perfezionamento e di specializzazione in psicologia

Art. 255. - La scuola di perfezionamento e di specializzazione in psicologia ha lo scopo di promuovere gli studi nelle discipline psicologiche e di creare degli specialisti nelle applicazioni industriali e sociali della psicologia.
Art. 256. - La scuola comprende:
a) un ramo di perfezionamento in psicologia, destinato ad accogliere persone che vogliono approfondire la loro preparazione psicologica e orientarsi verso la attività di ricerca;
b) un ramo di specializzazione in psicologia, che prepara persone che intendono svolgere professionalmente la loro attività nel campo della psicologia applicata.
Art. 257. - La scuola ha la durata di due anni.
Art. 258. - La scuola è retta da un direttore coadiuvato da un consiglio.
Il direttore della scuola è nominato dal rettore su designazione del consiglio della facoltà di magistero.
Il consiglio della scuola è composto dei professori universitari di ruolo che vi tengono insegnamenti.
Art. 259. - Titolo di ammissione al ramo di perfezionamento in psicologia è una delle lauree conferite dalla facoltà di magistero, lettere e filosofia, sociologia, giurisprudenza, scienze matematiche, fisiche e naturali, medicina.
Il numero dei candidati ammessi alla frequenza è limitato ad un massimo di sei per anno.
Le materie costitutive per conseguire il diploma in perfezionamento in psicologia sono:
Metodologia delle scienze del comportamento;
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva.
Il curriculum degli studi di ogni singolo candidato sarà fissato dal consiglio della scuola a completamento del corso di studi precedentemente seguito, e comprenderà, oltre alle materie costitutive, altre discipline scelte fra le seguenti:
Anatomia;
Antropologia;
Antropologia criminale;
Biologia generale;
Epistemologia;
Filosofia;
Filosofia della scienza;
Filosofia del linguaggio;
Fisiologia;
Genetica;
Glottologia;
Istituzioni matematiche;
Pedagogia;
Psicologia applicata;
Psicologia comparata;
Psicologia dinamica;
Psicologia industriale;
Psicologia pedagogica;
Psicologia sociale;
Psicometria;
Psicopatologia;
Psicopedagogia;
Sociologia;
Statistica;
Storia della psicologia;
Storia della scienza;
Tecnica dei metodi proiettivi;
Tecnica dei tests.
I candidati che avranno superato gli esami prescritti dal consiglio direttivo (complessivamente non meno di sci) e ottemperato all'obbligo dell'internato di due anni nell'istituto di psicologia sperimentale, saranno ammessi a discutere la tesi di perfezionamento, consistente in un contributo originale di argomento psicologico.
Art. 260. - Titolo di ammissione al ramo di specializzazione in psicologia è una delle lauree conferite dalla facoltà di magistero, lettere e filosofia, sociologia, giurisprudenza, scienze politiche, statistica, medicina, scienze matematiche, fisiche e naturali, ingegneria, agraria.
Il numero dei candidati ammessi alla frequenza è limitato al massimo di venti per anno.
Le materie costitutive per ottenere il diploma di specializzazione in psicologia sono:
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Psicologia dinamica;
Psicologia industriale;
Psicometria;
Tecnica dei metodi proiettivi;
Tecnica dei tests;
Tecnica delle interviste e dell'orientamento professionale.
Il curriculum degli studi sarà fissato dal consiglio della scuola per ogni singolo candidato e comprenderà oltre alle materie costitutive, altre discipline scelte fra le seguenti:
Analisi motivazionale;
Antropologia;
Diagnostica psicologica;
Istituzioni matematiche;
Psicologia applicata;
Psicologia medica;
Psicologia pedagogica;
Psicologia sociale;
Psicopatologia;
Psicopedagogia;
Sociologia;
Statistica.
È obbligatorio un internato di almeno due mesi in un centro di orientamento professionale o in un centro di psicologia applicata giudicato idoneo dal consiglio direttivo.
Possono essere iscritti direttamente al secondo anno i candidati che data la laurea abbiano acquistato particolare competenza nelle applicazioni della psicologia.
I candidati che avranno ottemperato all'obbligo della frequenza e dell'internato e superato gli esami prescritti dal consiglio direttivo (complessivamente non meno di dodici) saranno ammessi a discutere una tesi di specializzazione consistente in un contributo originale in una delle materie del ramo di specializzazione.
Art. 261. - Le domande di iscrizione alla scuola di perfezionamento e specializzazione saranno vagliate dal consiglio della scuola, il quale predisporrà eventuali prove di accertamento e deciderà dell'accettazione dei candidati.
Art. 262. - Le commissioni giudicatrici degli esami sono nominale dal direttore della scuola. Le commissioni giudicatrici degli esami di diploma di perfezionamento e di specializzazione sono nominate dal rettore e composte di sette membri tra cui il direttore della scuola che le presiede.
Art; 263. - Il consiglio di amministrazione, su proposta della direzione della scuola, stabilisce di anno in anno l'ammontare dei contributi.
Le tasse e soprattasse annuali che gli iscritti sono tenuti a versare sono le seguenti:
tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione studenti in corso . . . . . . . . . " 18.000 soprattassa esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 7.000 tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.000 Art. 264. - Il funzionamento della scuola è a carico del bilancio della facoltà di magistero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1973

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1973

Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 18. - CARUSO