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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1973, n. 669

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-11-1973

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 711 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in nefrologia.

Scuola di specializzazione in nefrologia
Art. 712. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in nefrologia è di tre anni.
Il numero dei posti disponibili per gli allievi è di dieci per ciascun anno di corso.
Art. 713. - Le materie di insegnamento sono così suddivise:
1° Anno:
1) Embriologia, anatomia ed istologia del rene e dell'apparato urinario;
2) Fisiologia renale e dell'apparato urinario;
3) Biochimica ed istochimica renale;
4) Semeiotica clinica e strumentale del rene e delle vie urinarie;
5) Le nefropatie mediche.
2° Anno:
1) Patologia e biochimica delle nefropatie;
2) Clinica delle nefropatie;
3) Batteriologia delle nefropatie e delle infezioni della via escretrice urinaria;
4) Farmacologia delle nefropatie e delle infezioni delle vie urinarie;
5) Nefropatie ed affezioni urologiche dell'infanzia.
3° Anno:
1) Patologia e biochimica della insufficienza renale;
2) Clinica, terapia della insufficienza renale;
3) La terapia emodialitica della insufficienza renale;
4) Il trapianto del rene;
5) La terapia delle affezioni urologiche nell'infanzia.
Art. 714. - Alla fine di ciascun anno di corso, l'allievo dovrà sostenere un esame teorico-pratico sulle materie di insegnamento dell'anno.
Art. 715. - Al termine del corso di specializzazione l'allievo dovrà sostenere un esame riassuntivo teorico-pratico e la discussione di una tesi scritta sopra un argomento di nefrologia.
Art. 716. - Durante gli anni di corso l'allievo oltre a seguire le lezioni teoriche e pratiche, dovrà frequentare i reparti clinici ed il centro di emodialisi; nell'ultimo anno dovrà prestare servizio come interno, a meno che non comprovi di essere assistente presso reparti universitari o ospedalieri della specialità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lussemburgo - Ambasciata d'Italia, addì 27 ottobre 1973

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1973

Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 15. - VALENTINI