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DECRETO-LEGGE 29 settembre 1973, n. 578

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.15 novembre 1973, n. 733 (in G.U. 24/11/1973, n.303)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1975)
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Testo in vigore dal: 30-9-1973
al: 24-11-1973
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Vista  la  tariffa  per l'applicazione dei dazi doganali, approvata
con  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n.
723, e successive aggiunte e modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella
legge   2   giugno  1939,  n.  739,  istitutivo  di  una  imposta  di
fabbricazione   sugli   oli   minerali  e  sui  prodotti  della  loro
lavorazione, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  23  ottobre 1964, n. 989, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  18  dicembre 1964, n. 1350, concernente
modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;
  Vista  la  legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al
regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di modificare il
regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  il  bilancio  e  la  programmazione  economica, per il
tesoro,   per   la   difesa   e   per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'imposta  di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta di
confine  sulle  benzine  speciali  diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla  benzina  e  sul  petrolio  diverso  da  quello  lampante  sono
aumentate da lire 13.893 a L. 15.679 per quintale.
  L'aliquota    ridotta    d'imposta   di   fabbricazione   e   della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  prevista  dalla lettera B),
punto  1),  della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32,
per  la  benzina  acquistata  con  speciali  buoni da automobilisti e
motociclisti,  stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi
di  diporto  nello  Stato, e' soppressa con effetto dal primo gennaio
1974.
  L'aliquota    ridotta    d'imposta   di   fabbricazione   e   della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  prevista  dalla lettera B),
punti  2)  e 3), della predetta tabella B, relativamente alla benzina
consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza e
delle  autoambulanze,  e'  aumentata  da  L.  3.254  a  L.  5.040 per
quintale.
  L'aliquota    ridotta    d'imposta   di   fabbricazione   e   della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  prevista  dalla lettera E),
punto 1), della citata tabella B per il prodotto denominato "jet fuel
JP4",  destinato all'Amministrazione della difesa, e' aumentata da L.
1.389,30  a  L.  1.567,90 per quintale, relativamente al quantitativo
eccedente  il  contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali e'
dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
  L'aliquota    ridotta    d'imposta   di   fabbricazione   e   della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  prevista  dalla lettera F),
punto  1),  della  suindicata  tabella B, per gli oli da gas da usare
direttamente  come  combustibili, e' aumentata da L. 5.162 a L. 5.976
per quintale.
  L'aliquota    ridotta    d'imposta   di   fabbricazione   e   della
corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla predetta tabella
B alla lettera D), punto 3) per il petrolio lampante destinato ad uso
di illuminazione e di riscaldamento domestico, alla lettera F), punto
2) per gli oli da gas per riscaldamento e alla lettera H), punto 1/d,
per  gli  oli  combustibili  fluidi  e' ridotta da L. 350 a L. 50 per
quintale.
  La  riduzione  di  cui  al  comma  precedente si applica fino al 31
luglio 1974.
  L'imposta  di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta di
confine   sui  gas  di  petrolio  liquefatti  per  autotrazione  sono
aumentate da L. 9.040 a L. 10.826, per quintale.