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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. 455

Modificazioni allo statuito dell'Università degli studi di Siena.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-8-1973

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello Statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 80. - È modificato nel senso che dopo l'elenco dei corsi di laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto il seguente comma:
È annesso alla facoltà il biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria.
Dopo l'art. 84 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del biennio propedeutico d'ingegneria.
Art. 85. - Il corso biennale di studi propedeutici per le lauree in ingegneria comprende i seguenti insegnamenti fondamentali:
1° Anno:
1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno I.
2° Anno:
1) Analisi matematica II;
2) Meccanica razionale;
3) Fisica II;
4) Geometria II.
Oltre ai predetti insegnamenti gli studenti possono iscriversi ad un insegnamento aggiunto fra quelli sottoelencati e sostenere il relativo esame:
1) Disegno II;
2) Litologia e geologia.
Art. 86. - Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: analisi matematica I, geometria I, fisica I, chimica.
Al termine del secondo anno di corso, lo studente, per essere iscritto al terzo anno, oltre che essere in possesso delle attestazioni di frequenza di tutte le discipline previste per il primo e secondo anno, dovrà aver superato i relativi esami, fatta eccezione degli insegnamenti aggiunti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 85. Lo studente tuttavia che sia in debito, oltrechè degli esami per i detti insegnamenti aggiunti, anche di un solo esame, a sua scelta, del secondo anno di corso, potrà ugualmente essere iscritto al terzo anno, con l'obbligo di superare tale esame prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione.
I due esami di fisica comprendono la parte riguardante le relative esercitazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1973

LEONE SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1973

Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 52. - VALENTINI