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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. 368

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-7-1973

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli da 266 a 272 relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 266. - La Scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso l'istituto di clinica neurochirurgica.
Il corso degli studi della predetta scuola ha la durata di quattro anni.
Potrà esservi ammesso un numero di diciotto allievi complessivo per i quattro anni di corso.
Art. 267, - Per la iscrizione alla scuola di specializzazione il candidato dovrà esibire un attestato di frequenza effettiva di almeno un anno in un istituto di patologia chirurgica o di clinica chirurgica.
Art. 268. - Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferito negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università.
Art. 269. - Gli insegnamenti che vengono impartiti nella scuola sono i seguenti:

Annuali:
Neuroanatomia (1° corso);
Neurofisiologia (1° corso);
Semeiotica e clinica neurologica (1° corso);
Elementi di psichiatria (1° corso);
Neuro-oftalmologia (2° corso);
Neuro-otoiatria (2° corso);
Elettroencefalografia ed elettromiografia (2° corso);
Anestesiologia (3° corso);
Neuropatologia (3° corso);
Neurochirurgia infantile (4° corso);
Tecniche operatorie (4° corso);
Neurochirurgia stereotassica (4° anno);
Neurotraumatologia (4° corso);
Neurochirurgia spinale (4° corso).

Biennali:
Neuro-radiologia (3° e 4° corso).

Quadriennali:
Clinica neurochirurgica (1°, 2°, 3° e 4° corso).

I detti insegnamenti saranno integrati da esercitazioni cliniche e di laboratorio.
Art. 270. - Gli insegnamenti della scuola si svolgono secondo l'ordine seguente:
1° corso:
1) Neuro-anatomia;
2) Neuro-fisiologia;
3) Semeiotica e clinica neurologica;
4) Elementi di psichiatria;
5) Clinica neurochirurgica.
Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4).
2° corso:
1) Neuro-oftalmologia;
2) Neuro-otoiatria;
3) Elettroencefalografia ed elettromiografia;
4) Clinica neurochirurgica.
Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3).
3° corso:
1) Anestesiologia;
2) Neuropatologia;
3) Neuroradiologia;
4) Clinica neurochirurgica.
Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1) e 2).
4° corso:
1) Tecniche operatorie;
2) Neuroradiologia;
3) Neurotraumatologia;
4) Neurochirurgia stereotassica;
5) Clinica neurochirurgica;
6) Neurochirurgia infantile;
7) Neurochirurgia spinale.
Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7).
Art. 271. - La frequenza alla scuola è obbligatoria durante l'anno accademico.
Gli allievi sono tenuti a frequentare assiduamente le lezioni ed i laboratori dell'istituto di clinica neurochirurgica secondo l'orario stabilito dal consiglio di facoltà al principio dell'anno accademico ed a partecipare attivamente alle esercitazioni cliniche e di laboratorio. Il direttore della scuola potrà disporre che gli allievi frequentino per determinati periodi le lezioni ed esercitazioni di laboratorio in altri istituti dell'Università.
L'allievo che non abbia soddisfatto gli obblighi imposti da questo articolo non sarà ammesso a sostenere gli esami.
Art. 272. - Alla fine del 4° corso gli allievi devono superare l'esame finale di diploma.
Questo consisterà nella presentazione e discussione di una tesi scritta su un tema di neurochirurgia preventivamente approvato dal direttore della scuola.
Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame finale, verrà rilasciato il diploma, che attribuisce la qualifica di specialista in neurochirurgia, valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1973

LEONE SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1973

Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 136. - VALENTINI