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LEGGE 4 giugno 1973, n. 311

Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/1986)
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Testo in vigore dal: 28-12-1986
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'istituto nazionale
per l'assicurazione contro le malattie  e  l'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  possono  essere
autorizzati dal Ministro per il lavoro e la  previdenza  sociale,  su
richiesta delle associazioni  sindacali  a  carattere  nazionale,  ad
assumere il servizio di esazione dei  contributi  associativi  dovuti
dagli iscritti, nonche' dei contributi  per  assistenza  contrattuale
che siano stabiliti dai contratti di lavoro. ((1)) 
  I rapporti tra gli  istituti  di  cui  al  precedente  comma  e  le
organizzazioni  sindacali  saranno  regolati   da   convenzioni,   da
sottoporre  all'approvazione  del  Ministero  del  lavoro   e   della
previdenza sociale, ai soli fini di  accertare  che  il  servizio  di
riscossione non sia pregiudizievole per il corrente  adempimento  dei
compiti di istituto, che siano rimborsate  le  spese  incontrate  per
l'espletamento  del  servizio  e  che  gli  istituti  medesimi  siano
sollevati da ogni qualsiasi  responsabilita'  verso  terzi  derivante
dall'applicazione della convenzione. 
  Nei casi in cui l'esazione dei contributi avvenga a mezzo di  ruoli
esattoriali, per la riscossione dei contributi  di  cui  al  presente
articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo  3,  quarto
comma, del testo unico delle  leggi  sui  servizi  della  riscossione
delle imposte dirette approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 4 giugno 1973 
 
                                LEONE 
 
                                                    ANDREOTTI - COPPO 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA 
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AGGIORNAMENTO (1) 
La L. 5 dicembre 1986, n. 856 ha disposto (con l'art.  18,  comma  1)
che "Agli enti previdenziali indicati al  primo  comma  dell'articolo
unico della legge 4 giugno 1973,  n.  311,  sono  aggiunte  le  Casse
marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena".