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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1973, n. 77

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-4-1973

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 53, relativo all'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in lettere è modificato nel senso che l'insegnamento di "Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana)" viene scisso nei seguenti insegnamenti:

Storia greca;
Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).

Art. 60. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
Fisiopatologia clinica;
Analisi chimico-cliniche.

Art. 68. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:

Conservazione della natura;
Biologia marina;
Chimica agraria;
Biometria;
Geologia stratigrafica;
Sedimentologia;
Micropaleontologia;
Vulcanologia;
Oceanografia;
Pedologia;
Paleobotanica.

Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di "Fisica terrestre e climatologia" muta la denominazione in quella di "Fisica terrestre".
Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"È inoltre obbligatoria la frequenza (internato) per un biennio in un laboratorio e per un anno in un altro laboratorio, per la preparazione rispettivamente della dissertazione di laurea e di una sottotesi. La dissertazione di laurea e la sottotesi debbono essere una di argomento biologico e l'altra di argomento geomineralogico".

Art. 69. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

Conservazione della natura;
Biologia marina;
Citogenetica;
Biochimica industriale;
Biometria;
Immunologia;
Virologia.

Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "È inoltre obbligatoria la frequenza (internato) per un biennio al laboratorio scelto per la dissertazione di laurea e per un anno ad un laboratorio diverso da quello scelto per la dissertazione stessa".

Art. 70. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

Rilevamento geologico;
Geotecnica;
Paleobotanica;
Paleontologia umana;
Mineralogia sistematica;
Geologia strutturale;
Geofisica applicata;
Geologia degli idrocarburi;
Geologia nucleare;
Geologia regionale;
Vulcanologia;
Oceanografia;
Idrogeologia;
Geopedologia;
Cristallochimica;
Petrografia sedimentaria;
Statistica.

Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari il settimo comma è modificato nel senso che l'ultima parola in parentesi (biennale) è abrogata e sostituita dall'ordinale I.
Nello stesso articolo l'ottavo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"È obbligatoria nel secondo biennio la frequenza (internato) per due anni nell'istituto di geologia o di paleontologia o di mineralogia e petrografia per la preparazione di una dissertazione (tesi) sperimentale di laurea".

Art. 73, relativo alle norme generali e particolari a ciascun corso di studi è modificato come segue:
Per il corso di laurea in scienze naturali il punto 3) è abrogato e sostituito dal seguente:
3) Discussione della sottotesi.
Per il corso di laurea in scienze biologiche il punto 3) è abrogato e sostituito dal seguente:
3) Discussione di un argomento orale o scritto, preferibilmente nella materia scelta per l'internato annuale.

Per il corso di laurea in scienze geologiche i punti 1) e 2) sono abrogati e sostituiti dal seguente:
Discussione della dissertazione sperimentale scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1973

LEONE SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1973

Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 40. - VALENTINI