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LEGGE 5 marzo 1973, n. 40

Norme interpretative dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali.

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Testo in vigore dal: 10-4-1973
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Ai  fini  della determinazione della indennita' di residenza di cui
all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, si tiene conto della
popolazione della localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la
farmacia  prescindendo  dalla  popolazione  della  sede  farmaceutica
prevista dalla pianta organica.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 marzo 1973

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - GASPARI -
                                                             MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA