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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 1101

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  10-4-1973

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 221, relativo al corso di laurea in architettura è abrogato e sostituito dal seguente:


=====================================================================
Non si può essere ammessi a |se non è stato superato l'esame
sostenere l'esame di: |di:
=====================================================================
Statica e fisica tecnica e |Analisi matematica e geometria
impianti |analitica II
---------------------------------------------------------------------
Scienza delle costruzioni |Statica
---------------------------------------------------------------------
Composizione architettonica IV |Scienza delle costruzioni
---------------------------------------------------------------------
Consolidamento e adattamento degli|
edifici |Scienza delle costruzioni
---------------------------------------------------------------------
Tecnica delle costruzioni |Scienza delle costruzioni
---------------------------------------------------------------------
|Scienza delle costruzioni,
|composizione architettonica III e
Restauro dei monumenti |storia dell'architettura II
---------------------------------------------------------------------
|Nella serie degli esami stabiliti
|dalla facoltà per queste materie
|non può essere sostenuto un esame
Analisi matematica e geometria |senza che sia stato superato il
analitica |precedente
---------------------------------------------------------------------
Composizione architettonica |
---------------------------------------------------------------------
Storia dell'architettura |
---------------------------------------------------------------------
Tecnologia dell'architettura |
---------------------------------------------------------------------
Urbanistica |

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1973

Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 103. - CARUSO