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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 925

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Chieti.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-2-1973

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Chieti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 48. - All'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Chirurgia d'urgenza;
Chirurgia del cuore e dei grossi vasi;
Chirurgia geriatrica;
Chirurgia pediatrica;
Medicina sociale;
Chirurgia toracica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È ratto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1973

Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 31. - VALENTINI