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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 724

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-12-1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 37, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di giurisprudenza è modificato nel senso che l'istituto di diritto pubblico assume la denominazione di "Istituto di diritto pubblico Guido Zanobini".
Art. 46. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
Storia della lingua spagnola;
Letteratura spagnola contemporanea;.
Dialettologia spagnola;
Lingua e letteratura catalana;
Geografia dell'america latina;
Geografia dell'america anglosassone;
Geografia del mondo slavo;
Lingue e letterature celtiche;
Lingua e letteratura anglosassone;
Estetica;
Lingua e letteratura provenzale.
Art. 67, relativo agli istituti della facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e l'istituto di clinica medica generale e terapia medica vengono sdoppiati rispettivamente in:
Istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica I;
Istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica II;
Istituto di clinica medica generale e terapia medica I;
Istituto di clinica medica generale e terapia medica II.
Art. 130. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto il seguente:
Tecnologie agrarie speciali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 74. CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 37, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di giurisprudenza è modificato nel senso che l'istituto di diritto pubblico assume la denominazione di "Istituto di diritto pubblico Guido Zanobini".
Art. 46. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

Storia della lingua spagnola;
Letteratura spagnola contemporanea;.
Dialettologia spagnola;
Lingua e letteratura catalana;
Geografia dell'america latina;
Geografia dell'america anglosassone;
Geografia del mondo slavo;
Lingue e letterature celtiche;
Lingua e letteratura anglosassone;
Estetica;
Lingua e letteratura provenzale.

Art. 67, relativo agli istituti della facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e l'istituto di clinica medica generale e terapia medica vengono sdoppiati rispettivamente in:

Istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica I;
Istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica II;
Istituto di clinica medica generale e terapia medica I;
Istituto di clinica medica generale e terapia medica II.

Art. 130. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto il seguente:

Tecnologie agrarie speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1972

Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 74. CARUSO