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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972, n. 406

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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vigente al 05/09/2026
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Testo in vigore dal:  25-8-1972

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 1859, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato come appresso:
Art. 29, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere, è modificato nel senso che insegnamento di "Letteratura latina medioevale" muta la denominazione in quella di "Storia della lingua e letteratura latina medioevale".
Art. 47: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere vengono aggiunti i seguenti:
Filologia slava;
Filologia semitica;
Filologia indo-iranica;
Jamatologia.

Art. 50: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Psicoterapia;
Medicina dello sport;
Auxologia;
Istopatologia ultrastrutturale;
Biologia molecolare;
Enzimologia;
Analisi chimico-cliniche;
Patologia molecolare;
Malattie del ricambio;
Criminologia minorile;
Neurofisiopatologia.

Nello stesso articolo l'insegnamento complementare di "Anestesiologia" muta la denominazione in quella di "Anestesiologia e rianimazione".
Art. 69: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:
Chimica degli oli essenziali;
Biometria applicata;
Chemioterapia;
Chimica dei composti eterociclici;
Farmacologia molecolare;
Fitochimica.

Art. 77: agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti:
Chimica degli oli essenziali;
Biometria applicata;
Chemioterapia;
Chimica dei composti eterociclici;
Farmacologia molecolare;
Fitochimica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1972

LEONE MISASI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972

Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 85. - CARUSO