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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. 1317

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-3-1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi "G.
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1


"Essa è costituita dalle facoltà di lettere e filosofia; di economia e commercio; di laurea in lingue e letterature straniere; di medicina e chirurgia e di architettura aventi sede nel territorio del comune di Chieti, località Madonna delle Piane e delle facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche in Teramo".
Art. 29. - Presso la libera Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti è istituita la facoltà di lingue e letterature straniere.
L'attuale corso di laurea in lingue e letterature straniere, annesso alla facoltà di economia e commercio della stessa università, passa a far parte della nuova facoltà di lingue e letterature straniere.
Dopo l'art. 44 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della facoltà di architettura.

Facoltà di architettura

Art. 45. - La durata del corso degli studi in architettura è di 5 anni.
Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 46. - Sono insegnamenti fondamentali:
1) Analisi matematica e geometria analitica (annuale più un semestre);
2) Arredamento (annuale);
3) Composizione architettonica (quinquennale);
4) Disegno e rilievo (annuale);
5) Estimo ed esercizio professionale (semestrale);
6) Fisica (semestrale);
7) Fisica tecnica ed impianti (annuale);
8) Geometria descrittiva (annuale);
9) Igiene edilizia (semestrale);
10) Statica (annuale);
11) Restauro dei monumenti (annuale);
12) Scienza delle costruzioni (annuale);
13) Storia dell'architettura (biennale);
14) Tecnica delle costruzioni (annuale);
15) Tecnologia dell'architettura (biennale);
16) Urbanistica (biennale).
Sono insegnamenti complementari (da attivare):
1) Arte dei giardini;
2) Materie giuridiche;
3) Indirizzi architettura moderna;
4) Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti;
5) Ponti e grandi strutture;
6) Illuminazione ed acustica;
7) Complementi di matematica;
8) Pianificazione territoriale urbanistica;
9) Progettazione artistica per l'industria;
10) Storia dell'urbanistica;
11) Morfologia strutturale;
12) Unificazione e prefabbricazione;
13) Economia dello spazio;
14) Analisi dei sistemi urbani.
Art. 47. - Sono stabilite le seguenti precedenze di esami:
Non si puo essere ammessi a Se non e stato superato sostenere l'esame di: l'esame di:

Tecnologia dell'architettu- Tecnologia dell'architet- ra II; tura I;

Statica e fisica tecnica e Analisi matematica e geo- impianti; metria analitica I;

Scienze delle costruzioni; Statica;

Storia dell'architettura II; Storia dell'architettura I;

Composizione architettonica; Nella serie degli esami stabiliti dalla facol- ta per questa materia non puo essere soste- nuto un esame senza che sia stato superato il precedente;

Composizione architettonica Scienza delle costruzio- V; ni;

Art. 48. - Per essere ammessi all'esame di laurea lo studente deve aver seguito le lezioni e le esercitazioni, e deve aver superato i relativi esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di sei insegnamenti complementari della durata di un anno (o equivalente) da lui scelti tra i quattordici proposti dalla facoltà.
Pertanto la tabella A dei professori di ruolo è modificata nel modo seguente:

Facoltà di economia e commercio . . . . . . . . . . . . . . n. 4 Facoltà di lingue e letterature straniere . . . . . . . . . n. 3
Nella stessa tabella è soppressa la dicitura (limitata ai primi due anni di corso) della facoltà di architettura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT MISASI - FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1972

Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 5. - VALENTINI