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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971, n. 1167

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  28-1-1972

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 56. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
Lingua e letteratura catalana;
Letteratura ellenistico-giudaica;
Storia della civiltà egea.
Art. 57. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto:
Logica matematica.
Art. 58. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne è aggiunto quello di:
Lingua e letteratura catalana.
Art. 316. - All'elenco degli insegnamenti costitutivi della Scuola nazionale di archeologia sono aggiunti i seguenti:
Preistoria del vicino e medio oriente;
Etnografia preistorica dell'Africa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1971

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1971

Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 168. - VALENTINI