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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1971, n. 1005

Proroga all'Istituto centrale di statistica del termine ad eseguire talune rilevazioni statistiche.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-12-1971

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Articolo unico


È prorogato al 31 dicembre 1974 il termine entro il quale l'istituto centrale di statistica è autorizzato ad eseguire le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1971, n. 37.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1971

SARAGAT COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1971

Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 110. - CARUSO