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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1971, n. 763

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  30-9-1971

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 74: è abrogato e sostituito dal seguente:
"La facoltà di farmacia conferisce le seguenti lauree: in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche.
La durata dei relativi corsi è rispettivamente di 4 anni per la laurea in farmacia e di 5 anni per quella di chimica e tecnologia farmaceutiche.
Titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge".
Art. 76: il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Agli effetti dell'iscrizione e degli esami per la laurea in farmacia sono da considerarsi materie propedeutiche: ".
Dopo l'art. 79 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche annesso alla facoltà di farmacia.

Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche

Art. 80. - La durata del corso è di cinque anni, divisi in un biennio ed in un triennio.
Gli insegnamenti per la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono i seguenti:
Fondamentali:
Biennio:
1) Analisi chimico farmaceutica I (analisi qualitativa);
2) Anatomia umana;
* 3) Botanica farmaceutica;
* 4) Chimica fisica;
* 5) Chimica generale ed inorganica;
** 6) Chimica organica I;
7) Fisica;
8) Fisiologia generale;
* 9) Istituzioni di matematiche;
10) Microbiologia e igiene;
Triennio:
11) Analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa);
12) Analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti);
* 13) Biochimica applicata;
* 14) Chimica biologica;
* 15) Chimica degli alimenti;
* 16) Chimica farmaceutica applicata;
* 17) Chimica farmaceutica e tossicologica I;
* 18) Chimica farmaceutica e tossicologica II;
* 19) Chimica organica II;
* 20) Farmacologia e farmacognosia;
21) Impianti dell'industria farmaceutica;
22) Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
23) Metodi fisici in chimica organica;
24) Saggi e dosaggi farmacologici;
* 25) Tecnica e legislazione farmaceutica.
Insegnamenti complementari:
1) Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
2) Chimica delle sostanze organiche naturali;
3) Chimica dei prodotti dietetici;
4) Chimica dei prodotti cosmetici;
* 5) Complementi di chimica tossicologica;
* 6) Farmacologia molecolare;
7) Impianti per laboratori galenici;
* 8) Microchimica;
* 9) Mineralogia;
10) Prodotti dietetici;
11) Prodotti cosmetici;
12) Zoologia e parassitologia;
13) Statistica e biometria;
14) Istituzioni di patologia generale.
Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia, quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica.
Art. 81. - Per ottenere l'iscrizione al triennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti.
Art. 82. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami degli insegnamenti fondamentali ed almeno due esami a scelta fra gli insegnamenti complementari.
Art. 83. - La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1971

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1971

Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 102. - PASQUALUCCI