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LEGGE 24 luglio 1971, n. 556

Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/1973)
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Testo in vigore dal: 24-8-1971
al: 4-7-1973
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  dipendenti  delle camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura,  collocati  a riposo con liquidazione una tantum a norma
della legge 7 febbraio 1951, n. 72, prima del 16 marzo 1970, entro un
anno  dall'entrata  in vigore della presente legge possono presentare
domanda   alla   camera   di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura che ha provveduto alla liquidazione predetta per ottenere
la  concessione  di  un assegno pensionistico vitalizio, nella misura
indicata nell'articolo 2.
  Nel  caso di decesso del dipendente la domanda di cui al precedente
comma  puo'  essere  presentata dagli aventi diritto secondo le norme
vigenti  di  riversibilita'  per  le  pensioni degli impiegati civili
dello Stato.